La rilevante criticità dei debiti riscontrata
In merito alla formazione e pagamento dei debiti fuori bilancio e alla richiesta specifica di chiarimenti da parte dei giudici contabili, il Comune si era limitato a trasmettere copia della relazione senza, tuttavia, specificare se i debiti in essa indicati fossero stati riconosciuti ed in che misura fossero stati pagati, e quanta parte del contenzioso evidenziato avesse originato DFB ovvero accantonamenti al fondo rischi. Nella successiva risposta il Sindaco e i revisori dei conti evidenziavano un consistente debito nei confronti della Regione per il servizio smaltimento rifiuti mai contabilizzato. Di tale debito, tuttavia, il Comune non precisava se si trattasse o meno di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 TUEL, in che misura le somme dovute fossero state inserite o meno in bilancio ovvero si stesse provvedendo ai pagamenti. Inoltre, a seguito di integrazioni richieste, emergevano ulteriori debiti di funzionamento con Enel per importi consistenti, risultando che tali somme non erano state pagate che in minima parte, e i residui passivi formatisi non sarebbero stati correttamente contabilizzati; inoltre, gli impegni di spesa non coprirebbero l’intero importo dovuto, con il conseguente formarsi di DFB.
In considerazione della confusione, anche a seguito dell’emersione di ulteriori debiti, il Collegio contabile invitava l’Ente e il Revisore contabile, ciascuno assumendosi le responsabilità di quanto certificato, ad attestare l’ammontare complessivo dei debiti di funzionamento indicando anche le misure adottate per il pagamento dei debiti commerciali scaduti.
La risposta dei revisori
L’ente non procedeva a dare riscontro ai chiarimenti richiesti, mentre l’organo di revisione contabile si è dichiarato impossibilitato a ricevere, dai vari Responsabili di settore, dichiarazioni sui debiti fuori bilancio in essere con ciò impedendo qualunque attestazione sull’ammontare della massa passiva del Comune. Inoltre, l’organo di revisione ha dichiarato di non aver ricevuto la documentazione richiesta né della corretta quantificazione di alcune partite debitorie di particolare rilevanza quali: le forniture elettriche e idriche, i debiti verso la Regione per il conferimento di rifiuti, le cartelle esattoriali ante 2000, le situazioni pendenti per contenziosi, gli espropri ecc., oltre alla mancanza di programmi di pagamento dei debiti commerciali scaduti.
Le indicazioni del Collegio contabile
Precisa il Collegio contabile come i debiti fuori bilancio non sono passività potenziali ma debiti “certi” per i quali sussistono tutti i presupposti per il loro riconoscimento ai sensi dell’art. 194 TUEL atteso il titolo esecutivo sottostante; nel caso di cui alla lettera a) della citata disposizione il riconoscimento da parte del Consiglio deve essere particolarmente tempestivo, onde evitare il maturare di interessi e ulteriori oneri. E’ necessario sottolineare che le operazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono puntualmente sottoposte a una specifica attività di verifica da parte della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Precisando, inoltre, come su ogni proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazione deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. In considerazione, quindi, della riscontrata presenza di ingenti passività da parte dell’ente locale, oltre alle criticità di cassa dovute tra l’altro dalla mancata ricostruzione dei fondi vincolati e delle consistenti anticipazioni di tesoreria, il Collegio contabile ritiene che detta situazione non sia fronteggiabile con i normali ed ordinari strumenti previsti dagli artt. 193 e 194 del TUEL.
Le misure correttive imposte
A fronte della gravi criticità il Collegio contabile indica all’ente locale le seguenti misure correttive:
- Obbligo di attestazione da parte dei responsabili dei servizi con assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità di quanto affermato – l’ammontare dei DFB riconosciuti nel triennio 2015-2017, nonché nei primi mesi del 2018, distinguendo partitamente per ciascun esercizio l’importo delle passività riconosciute, i pagamenti effettuati (dei quali dovrà essere prodotta attestazione/quietanza) e quelli ancora da effettuare, con altrettanto obbligo di specificare la natura dei suddetti debiti e che venga attestato che le delibere di riconoscimento degli stessi sono state inoltrate alla Procura contabile;
- Ulteriore attestazione da parte dei responsabili della spesa dell’insussistenza di ulteriori DFB oltre a quelli comunicati, ovvero indicato con precisione l’ammontare dei debiti ancora da riconoscere, fornendo spiegazioni dettagliate sulle poste debitorie, che, in assenza di prova contraria dotata di elevato grado di attendibilità, dovranno essere incluse nel perimetro dei DFB;
- Obbligo di puntuale ricognizione per i debiti di funzionamento, dei quali con attestazione dell’esatto ammontare.
Conclusa l’opera di ricognizione delle passività fuori bilancio e dei debiti di funzionamento, tutte le poste debitorie dovranno essere inserite in un piano di rientro triennale.
La comminazione del piano di rientro triennale (c.d. dissesto guidato)
In considerazione delle citate criticità, unitamente ad altre riscontrate, al fine di scongiurare il concreto rischio di dissesto finanziario presente, ai sensi e per gli effetti stabiliti dal richiamato art.6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, il Collegio contabile invita il Comune, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della deliberazione, ad elaborare un piano di rientro triennale (c.d. dissesto guidato) che tenga conto, previa ricognizione della propria situazione debitoria – di bilancio e fuori bilancio – di tutte le proprie passività (ivi comprese quelle maturate nei confronti di soggetti partecipati o in virtù di convenzioni con altri Enti) e del disavanzo formatosi. Il piano, che dovrà coprire il triennio 2018-2020, dovrà indicare i mezzi per fare fronte alle suddette passività, dando una rappresentazione veritiera e realistica delle entrate e delle spese (riscossioni e pagamenti) previsti per il raggiungimento dell’obiettivo finale; tale obiettivo dovrà consistere nell’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione, nel totale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano stesso e prevedere, inoltre, la completa restituzione dalla anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati per il pagamento dei medesimi debiti.
Il piano elaborato dovrà essere munito del parere favorevole dell’Organo di Revisione; alla Sezione dovranno essere forniti periodici ragguagli – con cadenza semestrale – sull’andamento del piano stesso.
L’apparato sanzionatorio
Conclude il Collegio contabile come la mancata ricezione del piano di rientro nei termini imposti, oppure la successiva valutazione negativa da parte della Sezione di controllo, comporterà l’obbligo da parte del Comune di dichiarare il dissesto finanziario, salva la possibilità di poter fare ricorso, ove il Consiglio comunale ne dovesse valutare i relativi presupposti, alla procedura di riequilibrio finanziario disciplinata dagli articoli 243-bis e seguenti del D.Lgs. n.267/2000.
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