Non cambia da collegiale a monocratico l’organo di revisione se la popolazione diminuisce

Una volta eletto l’organo collegiale dei revisori dei conti, la sua durata dovrà essere triennale e ciò a prescindere da una eventuale riduzione della popolazione nel frattempo intervenuta, anche qualora quest’ultima preveda la composizione monocratica anziché collegiale.

14 Luglio 2021
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Una volta eletto l’organo collegiale dei revisori dei conti, la sua durata dovrà essere triennale e ciò a prescindere da una eventuale riduzione della popolazione nel frattempo intervenuta, anche qualora quest’ultima preveda la composizione monocratica anziché collegiale. Inoltre, l’eventuale risparmio della spesa dell’ente locale è da considerarsi influente rispetto alla durata triennale legislativamente prevista per l’organo di revisione. Sono queste le indicazioni contenute nel recente parere del Viminale.

La richiesta

Un ente locale ha precisato che, alla data di nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria, la popolazione del Comune era superiore a 15.000 e, quindi, è stato nominato un organo collegiale, mentre al 31 dicembre 2019 è stata censita una popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti e, di conseguenza, ha chiesto indicazioni sulla necessità o meno di procedere alla sostituzione dell’organo in carica con un organo monocratico anche ai fini di un risparmio di spesa.

La risposta del Viminale

I tecnici del Viminale hanno evidenziato, in via preliminare, come le disposizioni di cui all’art. 156, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000, debbano essere interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica. Pertanto, per la nomina dell’organo di revisione contabile si deve fare riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data dell’estrazione a sorte dall’elenco (per il 2020 quella al 31 dicembre 2018) così come comunicato dall’ISTAT. Ne consegue che, il collegio nominato, a seguito del sorteggio avvenuto nel 2020, dovrà obbligatoriamente rimane in carica per tutta la durata del triennio. Al termine del triennio, il rinnovo dell’organo di revisione, se la popolazione resterà inferiore a 15.000 abitanti, avverrà con il sistema dell’estrazione in uso alla Prefettura la quale proporrà direttamente i nominativi per la composizione monocratica.

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