di Vincenzo Giannotti
È debito fuori bilancio il mancato accantonamento dell’indennità del sindaco. L’indennità di fi ne mandato del sindaco deve essere accantonata annualmente e in mancanza la spesa, se reclamata dal sindaco uscente, non può essere imputata nell’esercizio corrente, ma deve essere trattata quale debito fuori bilancio. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Abruzzo contenute nella deliberazione n.64/2021. La corresponsione dell’indennità di fi ne mandato del sindaco è espressamente prevista dall’art. 82, comma 8, lett. f), del Tuel secondo cui spetta al’ente locale effettuare la «previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fi ne mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato». La legge di bilancio 2007 ha, tuttavia, previsto che dal 1° gennaio 2007, l’indennità di fi ne mandato del sindaco spetti solamente «nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi». Non avendo l’ente proceduto all’accantonamento della indennità del sindaco e, a fronte della richiesta avanzata da quest’ultimo degli importi spettanti, è stato chiesto ai giudici contabili se fosse possibile procedere alla sua liquidazione nell’esercizio corrente imputando la totalità della spesa. La risposta è stata negativa. Dal semplice richiamo dei principi contabili emerge, infatti, come «non possono essere riferite a un determinato esercizio fi nanziario, le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica» (Allegato 1, punto 16, del dlgs n. 118 del 2011). Nel caso di specie, pertanto, deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento, al fi ne di garantire la copertura fi nanziaria dell’onere emerso, a seguito di richiesta dell’ex sindaco. Il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del Tuel, qualora l’ente si sia giovato delle prestazioni del sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del Tuel.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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