No all’annullamento in autotutela se il vizio è nella notifica dell’atto

Con comunicato del 01/12/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24058 del 12 novembre 2014, ha stabilito che l’esercizio del potere di autotutela è previsto nei soli casi in cui sussista l’illegittimità dell’atto o dell’imposizione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Dm 37/1997, non anche per vizio attinente alla notificazione dell’atto.

 La Commissione tributaria regionale, territorialmente competente, aveva rigettato il ricorso presentato da un contribuente avverso il rifiuto dell’istanza di autotutela presentata all’Amministrazione finanziaria, concernente un avviso di accertamento e relativa cartella di pagamento inerente l’Irpef dovuta per una annualità.

Nella sentenza d’appello, i giudici avevano evidenziato come, in prime cure, l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati fosse stata accolta da una sezione della Commissione tributaria diversa rispetto a quella che aveva provveduto a giudicare sul merito della controversia.

 Inoltre, il ricorso relativo all’annullamento dell’atto di accertamento e della cartella di pagamento per nullità della notifica avvenuta secondo quanto disposto dall’articolo 60, comma 1, del Dpr 600/1973, non era stato accolto dalla Ctp perché tardivo.

Il contribuente, infatti, avrebbe avuto piena coscienza dei provvedimenti impugnati perché aveva presentato richiesta di accesso agli atti mesi prima. A maggior ragione, continuano i giudici di prime cure, non si poteva ravvisare alcuna violazione dei principi di buon andamento della Pubblica amministrazione nel rifiutare la domanda di diniego di autotutela motivata dalla conoscenza, da parte del ricorrente, dell’avviso di accertamento dovuta a errori relativi all’individuazione della sua residenza.

 Avverso la sentenza della Ctr, il contribuente ricorre in Cassazione, ribadendo la presunta illegittimità della composizione del collegio della Ctp, avendo deciso una diversa sezione della commissione sul merito della causa, il che avrebbe comportato, secondo l’interessato, l’illegittimità della composizione collegiale con il conseguente obbligo del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, secondo quanto disposto dall’articolo 59 del Dlgs 546/1992.

 La Corte suprema, con la sentenza 24058/2014, non accoglie quanto sostenuto dalla difesa del contribuente in merito al presunto error in procedendo.

Infatti, sostiene il giudice di legittimità, le regole di ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni dello stesso ufficio giudiziario non integrano questioni di competenza né la loro eventuale violazione, anziché determinare una mera irregolarità, è idonea a ripercuotersi sulla validità degli atti del procedimento e della sentenza.

Secondo quanto disposto dall’articolo 59 del Dlgs 546/1992 non è necessario che sia la stessa sezione della commissione tributaria a decidere sulla domanda cautelare e sul merito della controversia.

 I giudici reputano infondata anche la previsione dell’obbligo della rimessione della causa nelle mani del giudice di primo grado; infatti, secondo la il Collegio di legittimità, la Ctp non ha affatto negato la competenza del giudice tributario, limitandosi a rilevare l’improponibilità della domanda, non rientrando, a suo avviso, il diniego di autotutela nell’elenco degli atti impugnabili (articolo 19, Dlgs 546/1992).

 Ulteriore elemento del ricorso in Cassazione è la censura del giudizio della Commissione tributaria regionale nel punto in cui veniva dichiarata inammissibile, per tardività delle domande di annullamento dell’avviso di accertamento e della relativa cartella di pagamento, essendo trascorso il termine perentorio di sessanta giorni.

In tal caso, i giudici di legittimità non hanno accolto quanto addotto dal contribuente, chiarendo che detto termine decorre dalla piena conoscenza da parte del ricorrente.

Per quanto concerne il difetto di notificazione degli atti da parte dell’Amministrazione finanziaria, i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che “ le condizioni di validità dell’atto impositivo, quali prescritte dalle relative norme, vanno tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione; pertanto, l’irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sé, in vizio dell’atto”.

 Inoltre, l’atto di diniego del ricorso all’istituto dell’autotutela è un atto autonomo alla sequenza del procedimento degli atti tributari collegati tra di loro da un rapporto di conseguenzialità; pertanto, necessitano di un’impugnazione unitaria dovendosi considerare un unicum.

Infine, la Corte di cassazione afferma che, in riferimento all’impugnazione di atti di rifiuto dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria, il giudice deve constatare in primis il corretto esercizio del potere discrezionale e non può mai sostituirsi nelle valutazioni; egli può verificare soltanto la legittimità o meno del rifiuto.

Dunque, l’esercizio dell’autotutela può essere richiesto solo nei casi in cui si palesi l’illegittimità dell’atto o del requisito dell’imposizione e non quando si incorra nel vizio di notificazione dell’atto di accertamento e della relativa cartella di pagamento.

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