No alla rivalsa del Sindaco per ingiustificato arricchimento dell’ente se l’ordine è stato fatto in assenza di impegno contabile

8 Novembre 2019
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Se da un lato il funzionario o l’amministratore risponde della spesa effettata in assenza di un impegno di spesa, dall’altro il medesimo può rivolgersi verso l’ente per reclamare un ingiustificato arricchimento. Per la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2019 n. 26714) se l’arricchimento è imposto l’ente non risponde della spesa restando la stessa a carico di colui che l’ha ordinata.

La vicenda

Il Sindaco di un Comune, con sentenza passata in giudicato, essendo stato condannato al pagamento degli importi dovuti all’impresa che aveva eseguito i lavori da lui commissionati, ha convenuto in giudizio sia il Comune, per ingiustificato arricchimento, sia il responsabile del Settore Lavori pubblici che aveva proceduto all’esecuzione dei lavori, reclamando oltre alle spese dovute all’impresa anche le spese sostenute per la sua difesa legale, oltre al risarcimento dei danni. A causa del rigetto della domanda di ristoro delle spese reclamate sia da parte del Tribunale di primo grado che della Corte di Appello, il Sindaco ha proposto ricorso in Cassazione. A tal fine, il Sindaco ha lamentato come la medesima sentenza di condanna ricevuta faceva salva la possibilità di eventuale rivalsa nei confronti degli altri responsabili, oltre all’ingiustificato arricchimento del Comune che si era avvalso dei lavori commissionati. Il Sindaco ha, inoltre, evidenziato nel suo ricorso come la verifica dell’utilità delle opere effettuate erano state certificate dagli uffici tecnici ma poi il Consiglio comunale non aveva, inspiegabilmente, riconosciuto il debito verso il fornitore, restando immutata l’utilità in ogni caso certificata dagli uffici.

La conferma del rigetto della domanda

Secondo i giudici di legittimità la domanda proposta dal Sindaco si presenta inammissibile per aver, il giudice di merito, individuato correttamente la sola responsabilità del Sindaco, essendo la legge tesa a sanzionare l’amministratore che violi il divieto di impegnare l’ente locale in mancanza di preventiva delibera di autorizzazione e del relativo impegno di spesa. D’altra parte, ammettere che sia ammissibile l’esperibilità dell’azione, di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. da parte del funzionario, significava svuotare la stessa ratio della legge. Avuto riguardo, infatti, al riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito esso non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto”. La difesa del Sindaco è, invece, orientata a dimostrare la circostanza del riconoscimento del debito da parte dell’ente, predisposto dagli uffici ma mai approvato dal Consiglio comunale. Secondo la Cassazione, però, se si dovesse ritenere che il riconoscimento possa costituire indice inferenziale del fatto dell’arricchimento, e che dunque la decisività delle prove testimoniali sia da collegare a quest’ultimo aspetto, vi sarebbe un errore di prospettiva, in quanto quello che rileva in questa sede è la prova del fatto dell’arricchimento non in funzione della dimostrazione della circostanza del riconoscimento da parte dell’amministrazione. Infatti, secondo la Corte di Appello, il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Comune militava, in difetto di prove di segno contrario, per l’assenza del dedotto arricchimento (peraltro privo di collegamento con le altre spese di giudizio reclamate dal ricorrente) e che, quanto ai danni morali pretesi nei confronti di entrambi i convenuti, assorbente era il rilievo dell’assenza a monte di profili di responsabilità da fatto illecito rispetto agli asseriti danni. Inoltre, sempre per la Corte di appello, è vero che la sentenza passata in giudicato di condanna del Sindaco prevedeva in ogni caso che restasse salva ogni eventuale rivalsa nei confronti degli altri responsabili, ma ciò non costituiva giudicato in favore del Sindaco ma una mera possibilità per il medesimo Sindaco di agire nei confronti di coloro che avessero eventualmente contribuito all’esecuzione dei lavori in assenza della necessaria delibera di autorizzazione e impegno di spesa. D’altra parte, il suddetto ingiustificato arricchimento, non poteva ritenersi ingiusto essendo dipeso dalla condotta volontaria del Sindaco il quale non poteva ignorare la disciplina sugli impegni di spesa, né poteva fare affidamento su un successivo riconoscimento del debito fuori bilancio preannunciato dal sindaco subentrato.

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