Niente bollo per le procure speciali e le relative autentiche di firma

In deroga al trattamento ordinario, la procura speciale, redatta secondo le forme di cui all’articolo 63 del DPR n. 600 del 1973, deve essere ricondotta nella previsione esentativa di cui all’articolo 5 della Tabella nel caso in cui venga rilasciata in vista del compimento di atti, per il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, per la presentazione di dichiarazioni o denunzie, documenti e copie presso i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio.

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