Il caso riguarda la tutela avanzata da un dipendente comunale che si è rivolto al giudice amministrativo per far dichiarare l’illegittimità del silenzio alla sua richiesta del motivo della mancata nomina del nucleo di valutazione. Il TAR della Campania (sentenza n.1791/2019) ha, però, dichiarato il ricorso sia inammissibile in quanto il rimedio apprestato contro il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il g.a. sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto che costituirebbe l’inadempimento dell’amministrazione sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo (pretensivo) da parte del ricorrente sia, in definitiva, l’impossibilità di tutelare in via giurisdizionale la posizione soggettiva a cui è riconducibile l’interesse alla definizione del procedimento.
La vicenda
Un dipendente comunale, assegnatario di un incarico di posizione organizzativa, ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulle diffide finalizzate all’istituzione e alla nomina di un nucleo di valutazione deputato ad esaminare le proprie performance, chiedendo, altresì, l’accertamento del diritto ad essere sottoposto a valutazione ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato per gli obiettivi raggiunti per gli anni 2007, 2008 e 2010.
L’inammissibilità della richiesta
Rileva il Collegio amministrativo di primo grado che seppure, prima facie, il ricorrente sembri dolersi della mancata nomina da parte del Comune di un organismo di valutazione, con conseguente inadempimento di uno specifico obbligo di legge, l’istanza è, invece, chiaramente tesa alla tutela di un diritto soggettivo, trattandosi di una pretesa patrimoniale correlata ad un rapporto di pubblico impiego, ovvero, il riconoscimento e la conseguente corresponsione allo stesso della retribuzione di risultato relativa alle richieste annualità. Infatti, è stato possibile appurare, a sostegno della incompetenza del giudice amministrativo, che , la domanda del ricorrente già ha trovato una definizione in sede giudiziale davanti al giudice ordinario, presso il quale la medesima parte ricorrente ha intrapreso un’azione per la determinazione e la corresponsione della somma che assumeva spettantegli a titolo di indennità di risultato per le annualità 2007, 2008 e 2010 (Trib. Napoli Nord, R.G. n. 4081/2015), conclusasi con pronuncia di rigetto della domanda (Sentenza 28.11.2016, n. 1940), non gravata e come tale passata in giudicato. Sul punto ritengono i giudici amministrativi partenopei che la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall’Amministrazione involga posizioni di diritto soggettivo, come nel caso di specie. In questo caso, infatti, il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l’istituto del silenzio – inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo.
Inoltre, precisa il Collegio amministrativo, il ricorso sia inammissibile in quanto il rimedio apprestato contro il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il g.a. sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto che costituirebbe l’inadempimento dell’amministrazione sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo (pretensivo) da parte del ricorrente sia, in definitiva, l’impossibilità di tutelare in via giurisdizionale la posizione soggettiva a cui è riconducibile l’interesse alla definizione del procedimento (Cons. di St., sez. IV, 29.02.2016, n. 860).
Sulla base delle sopra esposte considerazione il ricorso deve rigettarsi.
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