La vicenda
Un responsabile del servizio per la refezione scolastica e un Segretario comunale, sono stati chiamati in giudizio per aver ritardato i pagamenti all’impresa per alcuni anni, tanto che in sede di giudizio l’ente locale è stato condannato dal giudice al pagamento degli interessi moratori per tutti i giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei pagamenti dovuti e non liquidati. In particolare al responsabile del servizio è stata attribuita la quota prevalente del danno erariale (pari all’80%), mentre al Segretario comunale cui competeva il servizio contenzioso è stata addebitata la minore quota (pari al 20%) in ragione della sua minore responsabilità nella vicenda.
A propria difesa il responsabile del servizio ha evidenziato che nell’assunzione dell’incarico di responsabile del servizio ha avuto modo di verificare criticità e disorganizzazione nella gestione del servizio di refezione scolastica da parte della società affidataria, il cui iter amministrativo era stato da sempre condiviso sia con il Segretario Generale dell’Ente sia con i dirigenti dell’Area Economica Finanziaria che con l’ufficio legale e la giunta. Infatti, la responsabilità sarebbe stata proprio della società affidataria per la mancata produzione documentale ed il suo parziale e tardivo invio a generare il cumulo degli interessi, atteso che sarebbero state molteplici le contestazioni e le anomalie riscontrate in merito alla fatturazione, così come documentato in termini di formalizzazione delle contestazioni sulla tariffa applicata, da cui sarebbe emerso l’impossibilità da parte dell’Ente a procedere alla liquidazione proprio in ragione della carenza del dato documentale. Il Segretario comunale, a propria difesa ha evidenziato i continui solleciti inviati al responsabile del servizio ai fini della liquidazione delle fatture sospese, nonostante le irregolarità contabili e contrattuali poste in essere dalle società aggiudicatarie e dunque, essendo il credito oggetto di contestazione da parte dell’ente. In merito al possibile potere sostitutivo, ai fini della liquidazione delle fatture, evidenziando l’impossibilità ai sensi dell’art.16 del d.lgs. n. 165/2001. Infatti, ai sensi dell’art. 97 comma 4 TUEL e della lettura fornita dalla giurisprudenza amministrativa di tale disposizione, il segretario comunale non sarebbe titolare del potere di avocazione in quanto non gerarchicamente sovraordinato ai Dirigenti e pertanto il suo ruolo non sarebbe assimilabile a quello del Direttore generale, che può invece procedere in vece del Dirigente qualora ne ricorrano i presupposti. In ogni caso tale potere sarebbe stato introdotto solamente con il CCNL 2016-2018 Area dirigenti Funzioni Locali, ossia successivamente ai fatti di causa.
L’assoluzione dei convenuti
A dire dei giudici contabili le difese dei convenuti debbono essere accolte per l’assenza di dolo o della colpa grave.
Per il responsabile del servizio, infatti, dalla documentazione in atti emerge in modo chiaro come abbia dovuto agire, al momento dell’assunzione della responsabilità del servizio, chiedendo chiarimenti dalla società affidataria, a fronte di evidenti criticità e profili di disorganizzazione del servizio di refezione scolastica. Da ciò discende la difficoltà da parte del responsabile nel poter procedere in modo tempestivo ai pagamenti, stante il mancato/tardivo riscontro da parte della società affidataria del servizio alle proprie tempestive richieste istruttorie (resoconto dei servizi, ovvero i pasti somministrati nel periodo, produzione dei report mensili degli elenchi dei fruitori del servizio, sottoscrizione del contratto di appalto). I dati richiesti, di fatto, sono prodromici alla corretta liquidazione di quanto riportato in fattura ai fini del corretto svolgimento del servizio. Se ciò non fosse vero, allora, si finirebbe per concludere che il responsabile del servizio non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale non vi era contezza dell’ammontare delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio, con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati.
Avuto riguardo al Segretario comunale, cui la Procura addebita di aver omesso l’esercizio di poteri sostitutivi per sopperire ai ritardi determinati dall’inerzia, venuto meno la responsabilità erariale del responsabile del servizio ne discende che alcun addebito può consequenzialmente muoversi. Inoltre, l’impossibilità di procedere al pagamento delle predette fatture risulta oggettivamente correlato alle irregolarità contabili e contrattuali poste in essere dall’aggiudicataria e, conseguentemente, essendo il credito oggetto di ragionevoli contestazioni da parte dell’ente. Perciò, non ricorrevano, a monte, ad avviso del Collegio, circostanze che potessero giustificare un potere sostitutivo del segretario comunale, comunque dubbio alla luce della normativa vigente.
Entrambi i convenuti, pertanto, devono essere assolti da ogni addebito e liquidati i rimborsi delle spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio.
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