In caso di sforamento del tetto di spesa delle assunzioni flessibili, secondo i limiti tracciati dall’art. 9, comma 28, del d.l.78/2010, risponde in via disciplinare e contabile il dirigente che ha effettuato la violazione, stante la disutilità del relativo esborso finanziario valutata a monte dal legislatore. In tale situazione ricade anche il responsabile finanziario che ne attesti la copertura finanziaria della spesa, in violazione degli stringenti vincoli di bilancio. Tuttavia, negli incarichi a contratto disposti con decreto del Sindaco non vi è alcuna indicazione della copertura finanziaria, a differenza delle determine o delle delibere che richiedono l’intervento del visto finanziario per assicurarne la copertura. In questo caso il responsabile finanziario che non abbia apposto il visto, ovvero che non abbia in qualche modo partecipato alla formazione del decreto sindacale, non è responsabile in via contabile. Questa è la conclusione cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia, con la sentenza 7 giugno 2019, n.344.
La vicenda
La Procura contabile citava in giudizio per responsabilità contabile il Segretario comunale e il responsabile finanziario per aver proceduto ad affidamenti di contratti di somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative e conferimenti di incarichi di responsabilità di uffici e servizi ex art.110 del d.lgs 267/2000 e di staff, con violazione dei limiti imposti dall’art.9, comma 28, del d.l.78/2010 secondo cui la spesa per assunzioni di personale a tempo determinato (ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative nonché qualunque forma di lavoro flessibile), non dovesse superare il 50% di quella del 2009, disponendo, fra l’altro, che “il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”. Secondo la Procura trattandosi di fattispecie di responsabilità derivante dalla valutazione della spesa complessiva di personale, la prescrizione decorrerebbe da quando l’entità della medesima spesa viene attestata e certificata, vale a dire a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo, allorquando è accertato l’avvenuto superamento del limite. Inoltre, all’epoca dei fatti (ossia prima delle modifiche operate dal d.l. 90/2014) andavano inclusi, in tali spese illegittimamente sostenute, quelle effettuate ai sensi dell’art.110, comma 1 del d.lgs 267/2000 in quanto la norma aveva escluso dai limiti esclusivamente gli incarichi dirigenziali mentre nel caso di specie erano stati conferiti incarichi di natura non dirigenziale.
I convenuti da un lato hanno contestato la prescrizione sulla base dei mandati emessi e non dalla data di approvazione del conto consuntivo, mentre dall’altro lato hanno evidenziato l’assenza di colpa grave evidenziando, il contesto di novità e complessità normativa, tanto da richiedere apposita pronuncia sia delle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 11 del 17.4.2012) che della Sezione Autonomie (del. n. 12 dell’11.7.2012), tenuto anche conto della circostanza di aver sollecitato il Sindaco ed il responsabile del personale di adeguarsi alla normativa sopravvenuta. Il responsabile finanziario ha, infine, evidenziato come solo in base alla modifica normativa dell’art. 153 del TUEL, intervenuta in epoca successiva ai fatti di causa, è stato previsto che il responsabile del servizio finanziario verificasse la compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio.
Le indicazioni del Collegio contabile
Secondo il Collegio contabile ha errato la Procura ad individuare la data di approvazione del documento contabile quella su cui far decorrere la prescrizione, mentre per consolidata giurisprudenza contabile il danno, anche in caso di assunzioni illegittime per violazione dei limiti di legge, diviene certo ed attuale nel momento in cui si verifica l’uscita delle somme dalle casse dell’ente pubblico. La circostanza che l’entità della spesa complessiva del personale viene attestata e certificata con l’approvazione del consuntivo, valorizzata dal requirente contabile, non rileva ai fini del verificarsi del danno erariale di che trattasi e dell’esordio della relativa prescrizione. Infatti, il conto del bilancio, invero, è un documento dimostrativo dei risultati finali della gestione in cui, per ciò che riguarda le spese, sono indicate quelle impegnate ed i pagamenti già intervenuti nel corso dell’esercizio. In altri termini, non è previsto dalla legislazione una verifica a consuntivo della spesa per le assunzioni di personale flessibile; invece, dalla previsione di legge – che pone il limite alla spesa di tal genere, ancorandolo all’ammontare della spesa complessiva sostenuta per gli stessi fini in anni precedenti – discende la necessità di un costante e tempestivo monitoraggio dei provvedimenti che comportano tale genere di spesa nel corso dell’esercizio interessato. Pertanto, facendo decorrere il danno erariale dai pagamenti effettuati, resta esclusivamente quello relativo ad un conferimento di incarico di responsabile del servizio effettuato ai sensi dell’art.110, comma 1, del Tuel.
Anche in questo caso, tuttavia, il responsabile finanziario risulta indenne da responsabilità erariale, per non aver apposto alcun visto contabile o copertura finanziaria al decreto Sindacale. La mera circostanza che il convenuto, alla data dell’adozione del predetto provvedimento fosse il responsabile dell’Area Finanziaria del Comune non può ridondare nella sua responsabilità amministrativa. Infatti, è evidente che, in presenza del principio della personalità della responsabilità, al pubblico dipendente possono contestarsi ipotesi dannose collegate soltanto a condotte commissive e/o omissive riguardanti atti e procedure di cui ha avuto conoscenza o avrebbe avuto il dovere di conoscere. Ma per ciò che riguarda il caso di specie, da un lato, va rimarcato che al predetto convenuto non risulta sottoposto il decreto sindacale contestato e dall’altro, che non può fondatamente sostenersi la sussistenza di un obbligo da parte del responsabile finanziario di informarsi, di propria iniziativa, circa l’emanazione di atti comunali comportanti spese, privi dell’attestazione di copertura finanziaria. Infine, la fase del pagamento costituisce la mera conseguenza della già intervenuta esecuzione dell’incarico sicché costituisce adempimento obbligatorio per il soggetto responsabile del pagamento stesso. Anzi la mancata esecuzione del pagamento avrebbe comportato un sicuro aggravio di spese per l’ente locale in relazione agli oneri accessori cui sarebbe stato obbligato nel caso in cui il destinatario dell’incarico già eseguito avesse intrapreso un’azione giudiziaria per il riconoscimento dei compensi spettanti.
Il responsabile finanziario, quindi, va assolto dalla responsabilità erariale.
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