Nessuna preclusione agli enti il cui piano di riequilibrio non sia ancora in fase istruttoria al rientro anticipato dal disavanzo

18 Maggio 2023
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La facoltà concessa dal d.l. n.18/2020 per gli enti locali che abbiano ripianato, nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, possono non applicare il disavanzo ripartito negli esercizi successivi. Detta facoltà, successivamente recepita dal principio contabile, può essere esercitata anche dagli enti che abbiano approvato il piano di riequilibrio ma il cui esito resta ancora condizionato alla conclusione della fase istruttoria del Ministero e della Corte dei conti. Sono queste le indicazioni della Sezione delle Autonomie (deliberazione n.9/2023) che ha risolto il dubbio sollevato da una Sezione regionale.

Le disposizioni legislative e il principio contabile

Il comma 4-bis dell’articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto che “Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».
Il dm Economia e Finanze 7 settembre 2020 ha, pertanto, modificato il paragrafo 9.2.30, dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, precisando ora che «Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:
a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).
Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto».

Il dubbio della Corte dei conti regionale

La questione, giudicata di particolare rilevanza, ha riguardato la possibilità di poter estendere anche agli enti in piano di riequilibrio il cui iter non sia stato ancora concluso dal Ministero o dalla Corte dei conti per la relativa approvazione (Corte dei conti del Molise, deliberazione n.20/2023). La questione, infatti, attiene ai limiti di autonomia della politica di bilancio dell’ente locale nella fase in cui, non risultando ancora conclusa l’istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato, persiste un’obiettiva incertezza circa gli esiti del controllo da parte della Corte di conti. Nel corso di tale fase di “limbo” procedurale, le esigenze di correntezza gestionale si confrontano con necessità cautelative (evitare l’eventuale aggravamento delle condizioni di squilibrio finanziario dell’ente interessato), esigendo un prudente bilanciamento.

La risoluzione della questione di massima

A dire della Sezione delle Autonomie, la questione si pone della possibile differenza tra enti il cui piano di riequilibrio sia stato approvato e enti il cui piano di riequilibrio sia ancora sub iudice dopo l’approvazione d parte del consiglio comunale, non avendo questi ultimi ancora ricevuto risposta dell’esito positivo o negativo del piano di riequilibrio presentato. Le disposizioni legislative, infatti, nulla dispongono in ordine alla necessità della preliminare conclusione del processo istruttorio, né si rinvengono nell’ordinamento disposizioni che escludano l’applicazione, in tutto o in parte, della trama normativa di obblighi e di facoltà previsti in materia di risanamento dei disavanzi. Pertanto, anche dal solo tenore letterale della pertinente normativa non si rinviene l’indicazione di casi di esclusione dell’applicazione di tali disposizioni nei confronti degli enti in attesa di decisione sul piano. L’estensione dell’ambito dei destinatari della facoltà concessa dal Legislatore appare, inoltre, coerente con la sua ratio, rivolta a consentire alle Amministrazioni che evidenzino, in sede di esecuzione delle misure di risanamento, risultati particolarmente virtuosi, addirittura anticipando la realizzazione di obiettivi finanziari programmati negli esercizi successivi, di liberare spazi di impiego aggiuntivo di risorse a beneficio della comunità amministrata.

In conclusione, per i giudici contabili della sezione delle Autonomie, il vantaggio, per l’ente in riequilibrio, di utilizzare le risorse liberate ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27) e del paragrafo 9.2.30 del richiamato principio contabile, possa essere fruito anche se il piano si trova ancora nella fase istruttoria. Ciò in quanto, a prescindere da tale circostanza, il piano assume il compito di ricondurre l’ente in riequilibrio sin dalla sua adozione. La richiamata disposizione può essere quindi applicata anche agli enti il cui piano è in attesa di verifica, per i quali in un determinato esercizio ricorrano le descritte condizioni di applicare, in sede di approvazione (o variazione) del bilancio di previsione per gli esercizi immediatamente successivi, un importo a titolo di “disavanzo di amministrazione” di cui ai relativi schemi, diminuito del “maggior recupero”, per effetto dell’anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, come specificato dalla norma.

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