La richiesta
Un ente locale ha chiesto un parere all’ANAC sulla possibilità da parte dell’ente di nominare, quale direttore generale, il proprio Segretario comunale in una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali.
Il parere
Le disposizioni legislative introdotte dall’art.9 del d.lgs. 39/2013 prevedono l’incompatibilità, di un incarico conferito dall’ente locale a proprio dipendente, in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione pubblica che conferisce l’incarico. A dire dei tecnici dell’Autorità, pertanto, al di fuori delle citate ipotesi l’incarico predicato è da considerarsi compatibile. E’ il caso prospettato dall’ente, trattandosi di azienda speciale qualificata, al pari della società in house, quali enti pubblici economici che, in quanto tali, sono esclusi dal perimetro delle incompatibilità descritte dalla citata normativa. In questo caso, inoltre, è da escludere la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio di un conflitto tra interessi pubblici e privati. In conclusione, lo svolgimento dell’incarico di Segretario comunale, in una amministrazione comunale, non preclude all’assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali.
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