Il decreto semplificazione (d.l. 76/2020) ha ampliato la possibilità di procedere, in ragione delle criticità rilevate nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, gli affidamenti diretti, aumentando per un periodo limitato l’importo a 150.000 euro (rispetto ai 40.000 euro), salvo che per i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, il cui importo scende a 75.000 euro. La deroga al codice degli appalti, secondo la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.121/2020) non ha alcun effetto sugli incentivi tecnici restando immutati i principi rilevati in via pretoria dalla piana lettura delle disposizioni di cui all’art.113 del d.lgs. 50/2016.
I presupposti per l’erogazione degli incentivi tecnici
Al fine dell’accantonamento e successiva erogazione degli incentivi tecnici, è stato chiarito, da un orientamento conforme della giurisprudenza contabile, come debbono sussistere i seguenti presupposti: l’adozione di un regolamento interno, 2) la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, 3) il previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura.
Per le procedure riferite ai lavori, le disposizioni precisano che possono essere remunerate solo ed esclusivamente le seguenti prestazioni: a) le attività di programmazione della spesa per investimenti; b) di valutazione preventiva dei progetti; c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; d) di RUP; e) di direzione dei lavori; f) di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; g) di collaudatore statico. Oltre a tali attività nessuna altra fattispecie è remunerabile.
Per i contratti di prestazioni di forniture e di servizi è prevista come condizioni che sia nominato il direttore dell’esecuzione. La Sezione delle Autonomie (deliberazione n.2/2019) ha avuto modo di precisare come la figura del direttore dell’esecuzione, quale soggetto diverso dal RUP, interviene solo negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità. La particolare complessità che giustifica la scissione delle due figure viene individuata, dalla disciplina di attuazione del codice contenuta nelle Linee guida dell’ANAC, espressamente ed a prescindere dal valore delle prestazioni, nelle seguenti circostanze:
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico (lett. b);
- prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico) lett. c);
- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità (lett. d);
- per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento (lett. e).
precisa il Collegio contabile del Veneto come oltre alle circostanze enunciate non vi sono ulteriori fattispecie che legittimino la nomina del direttore dell’esecuzione.
Dal decreto alcuna modifica agli incentivi
Precisati i contenuti delle attività incentivabili, il decreto semplificazione pur ampliando la possibilità di estendere l’affidamento diretto invadendo le precedenti procedure che prevedevano le procedure ad evidenza pubblica ovvero le procedure semplificate, non comporta alcuna incidenza ai criteri sino ad oggi delineati dalla giurisprudenza contabile per le attività incentivabili. Infatti, il d.l. 76/2020 è intervenuto, in deroga al D.L.gs. n. 50/2016, ampliando in diritto con regime eccezionale a temporalità limitata le ipotesi nelle quali la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto del contratto. In altri termini, l’affidamento diretto consentito in regime ordinario dal Codice degli appalti solo fino all’importo massimo di 40.000 euro, è consentito in regime derogatorio per i contratti del valore fino all’importo di 150.000 euro. Si tratta, pertanto, di una disciplina derogatoria di stretta interpretazione che non implica alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell’art. 113, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale rimane -quindi- invariato ed inderogabile nel riferimento alla gara e/o alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili. Pertanto, la gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare.
In conclusione, al di fuori di sopra indicati presupposti restano non incentivabili le attività poste in essere dalle stazioni appaltanti.
Scarica la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto 21/9/2020 n. 121
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