Nessuna deroga agli incentivi tributari se il conto consuntivo non è approvato nei termini

2 Ottobre 2023
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Un precedente parere dei giudici contabili sembrava aver lasciato la possibilità di erogazione degli incentivi tributari, anche in presenza dell’approvazione del conto consuntivo in ritardo, in ragione del fatto che il rendiconto non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato. La stessa Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.192/2023) ha, tuttavia, precisato che il precedente orientamento si riferiva al differimento disposto dal legislatore, in mancanza del quale non è possibile in condizioni ordinarie approvare il conto consuntivo in ritardo e tenere esclusi gli incentivi tributari.

La domanda del Sindaco

Il Sindaco di un ente locale, dopo aver premesso che il conto consuntivo sia stato approvato oltre il termine del 30 aprile, ha evidenziato che art. 4 bis del D.L. n. 51 del 10.05.2023, ha di fatto prorogato il relativo termine prevedendo ulteriori adempimenti, ha chiesto se ciò possa essere considerato sufficiente per l’erogazione degli incentivi tributari, anche tenuto conto che la Sezione regionale in un precedente parere aveva indicato come, anche l’approvazione del conto consuntivo in ritardo, non pregiudichi i risultati dell’ente, essendo questi ultimi non modificabili. Infatti, a dire dell’ente locale, sussisterebbero tutti gli altri requisiti prescritti dall’art. 1, comma 1091 della L. 145/2018, ossia approvazione nei termini del bilancio di previsione, vigenza di apposito regolamento sugli incentivi, raggiungimento degli obiettivi del recupero evasione IMU e TARI da parte dei dipendenti dell’ Ufficio Entrate.

La risposta

In via preliminare il giudici contabili confermano il precedente orientamento (deliberazione n.113/2021) nel quale è stato evidenziato che “A proposito dei termini di approvazione del rendiconto, appare logicamente ineccepibile e conforme ai principi contabili quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 113/2020/PAR circa la diversa funzione del bilancio di previsione e del rendiconto – rispettivamente preordinati alla programmazione degli interventi e all’allocazione delle relative risorse nell’esercizio finanziario futuro, il primo, e alla rappresentazione delle risultanze della gestione precedente, il secondo – per cui appare incongruo correlare gli incentivi di cui al predetto comma 1091 all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, co. 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato …. ”. Pertanto, In buona sostanza, l’erogazione degli incentivi in esame è ammessa in presenza di un rendiconto approvato oltre il 30 aprile ma entro il termine prorogato dal legislatore. Evidenziato, pertanto, che nessuna proroga è stata disposta dal legislatore per il conto consuntivo dell’anno 2022, resta da scrutinare se, il dal contesto delle disposizioni del D.L. n. 51 del 10.05.2023, convertito dalla Legge n. 87 del 03.07.2023, si possa evincere una sostanziale proroga del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2022.
La risposta è negativa, in quanto la disposizione legislativa in sede di conversione del D.L. 51 del maggio 2023, contempla esclusivamente, in favore degli enti locali, la possibilità di provvedere alla rettifica degli allegati annessi al rendiconto di gestione, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) 2), per l’esercizio finanziario 2022. La formulazione letterale della disposizione non introduce, prevede o contempla alcuna proroga del termine per l’approvazione del rendiconto 2022. D’altra parte il legislatore ha assegnato al è volto ad assegnare al responsabile del servizio finanziario in luogo del consiglio dell’ente locale previo parere dell’organo di revisione economico finanziario, la competenza a predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2022, per adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Qualora, tuttavia, maggio 2023. L’articolo in esame dispone che, qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di rettifica rimane di competenza dell’organo consiliare. Infatti, la rettifica costituisce un istituto giuridico che consente, in assenza di cause invalidanti, la pronta eliminazione di un errore che inficia un atto amministrativo ossia si è in presenza di una fattispecie del tutto diversa dalla proroga di un termine previsto da precedenti disposizioni legislative che deve essere dichiarata espressamente.
D’altra parte, non è possibile non rilevare come n può esimersi dal rilevare che l’approvazione del rendiconto il 24 maggio 2023, oltre il termine stabilito dall’art. 151 del TUEL non può essere ascritta all’esigenza “di ottemperare alle operazioni contabili previste dalla norma introdotta in sede di conversione del D.L. 51/2023 ” come si assume nella richiesta di parere, poiché tali operazioni contabili sono state consentite nella norma introdotta in sede di conversione del D.L. 51/ 2023 (7 luglio 2023), quaranta giorni dopo la tardiva approvazione del rendiconto.
In conclusione, la mancanza di una proroga legislativa del termine per l’approvazione del rendiconto 2022 preclude l’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 1 comma 1091 della L. 145/2018, poiché una diversa soluzione comporterebbe un improprio ampliamento dell’indicazione data dal legislatore, avendo lo stesso fatto riferimento “ai termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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