Nessun rinvio dei diritti di rogito all’anno successivo se il segretario ha raggiunto il limite dovuto

Se in un anno i diritti di rogito incassati dall’ente e riversati al Segretario comunale, in enti privi di dirigenti, dovessero superare il quinto della retribuzione in godimento, l’ente non può trasferire la differenza nell’anno successivo.

8 Marzo 2023
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Se in un anno i diritti di rogito incassati dall’ente e riversati al Segretario comunale, in enti privi di dirigenti, dovessero superare il quinto della retribuzione in godimento, l’ente non può trasferire la differenza nell’anno successivo. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.25/2023) che hanno negato ad un ente locale di poter retribuire nell’anno successivo il Segretario che abbia raggiunto il limite massimo stabilito dalla legge.

La domanda del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabile se sia possibile, in caso di diritti di rogito incassati in un esercizio siano superiori al limite corrispondente al quinto della retribuzione in godimento del segretario comunale, poter liquidare la differenza nell’esercizio contabile successivo. Il calcolo, a dire del Sindaco, degli importi dovuti al Segretario in convenzione, è stato effettuato in termini di competenza, avuto riguardo allo stipendio tabellare, all’indennità di posizione e alla retribuzione aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate, mentre in termini di cassa per le indennità di risultato erogate dai due comuni. I diritti di rogito sono dovuti in quanto è un ente locale privo di personale dirigenziale.

La risposta del Collegio contabile

Premettono i giudici contabili come il provento annuale dei diritti di rogito, nei comuni provi di personale dirigenziale, è suddiviso tra il comune e il segretario nella percentuale massima indicata dalla disposizione (un quinto dello stipendio in godimento), essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, una diversa percentuale dei diritti introitati da corrispondere all’ufficiale rogante. E’ stato, a tal fine precisato, che il limite del quinto posto dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, è un tetto che rimane unico e, pertanto, al segretario spettano i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali, ossia ino a concorrenza, complessiva, del quinto del trattamento annuo in godimento. Mentre, con la locuzione “stipendio in godimento” deve intendersi che il calcolo del quinto dello stipendio va commisurato al periodo di effettivo servizio svolto dal segretario, mentre per le componenti da includere si farà riferimento al principio di competenza per il trattamento fondamentale e di posizione e, al principio di cassa, per l’indennità di risultato. In caso di convenzione di segreteria, i comuni dovranno regolare tra loro le modalità di erogazione dei diritti di rogito, la verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, nonché la ripartizione tra gli stessi Enti dell’eventuale eccedenza dei diritti di rogito non corrisposti al Segretario.

Da un punto di vista operativo, gli importi versati dai terzi per la stipula sono introitati integralmente al bilancio dell’ente e sono successivamente erogati, mediante determinazione del responsabile del settore competente, al segretario nella misura prevista dalla legge. Ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale. Con la citata determinazione il responsabile accerta quanti contratti sono stati rogati dal segretario nell’anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l’ammontare sia corretto, verifica il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 10 del Dl 90/2014 -tra cui vi è il limite di un quinto dello stipendio in godimento- e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al segretario quale pubblico ufficiale rogante.

Precisato il procedimento, risulta evidente come il legislatore, nell’innovare la disciplina in esame con il Dl 90/2014, ha affermato in primo luogo che i diritti di rogito spettano agli enti locali (primi due commi dell’art. 10) e solo in un secondo momento (in sede di conversione del decreto) ha introdotto la deroga, con un intento perequativo a favore dei segretari destinatari di trattamenti economici meno elevati.
In conclusione, la risposta all’ente non potrà che essere negativa, sia dalla piana interpretazione letterale, sia dalla ratio della norma, le quali indicano che i diritti di rogito sono entrate che hanno una specifica destinazione, che spettano in primis all’ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2 bis, dell’articolo 10 del Dl 90/2014, ai segretari comunali per remunerare l’attività svolta nell’interesse dell’ente in un arco temporale annuale. Si tratta di un limite oggettivo ed insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti ed innovative.

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