Nessun rimborso delle spese di viaggio all’assessore al di fuori delle sedute di Giunta

Non è sufficiente la richiesta o l’accordo con il Sindaco per procedere al rimborso delle spese di viaggio, di un Assessore con domicilio fuori dall’ente locale, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, al di fuori di quelle previste per la Giunta Comunale.

6 Maggio 2022
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Non è sufficiente la richiesta o l’accordo con il Sindaco per procedere al rimborso delle spese di viaggio, di un Assessore con domicilio fuori dall’ente locale, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, al di fuori di quelle previste per la Giunta Comunale. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.75/2022).

La domanda del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabile se può ritenersi legittima l’erogazione dei rimborsi delle spese di viaggio di un Assessore, per spostamenti dal suo luogo di residenza a quello dell’ente locale, quando detto rimborso sia stato concordato con il Sindaco, al fine del proficuo svolgimento delle funzioni a lui attribuite o delegate. Si tratterebbe, in altri termini, al di fuori della sua presenza “necessaria” e non discrezionale, legata alla partecipazione alle sedute degli organi assembleari.

La risposta del Collegio contabile

La fonte del rimborso delle spese di viaggio è contenuta nell’art. 84 del Tuel il quale prevede la possibilità di ottenere un rimborso “per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.” In merito al requisito della presenza necessaria, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.38/2016) ha precisato che “Sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.”

In risposta al quesito, quindi, nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile al di là di quelle per la partecipazione alle sedute, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art.84 TUEL .

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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