Nessun prelievo IRPEF se il risarcimento è relativo al demansionamento del dipendente

13 Aprile 2022
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L’Agenzia delle Entrate, adeguandosi al giudice di legittimità, ha avuto modo di precisare che in caso di condanna dell’ente al demansionamento di un proprio dipendente, il risarcimento disposto dal giudice è esente da IRPEF. Sono queste le conclusioni della risoluzione n.185/2022 che, sebbene riferita ad una società privata, sono estensibili anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La vicenda

Un ex dipendente ha presento ricorso al giudice del lavoro alfine di accertare il trentennale demansionamento operato ai suoi danni ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, biologico, morale nonché esistenziale causato. Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso, ha riconosciuto al ricorrente di aver subito un danno alla sua professionalità quale conseguenza del demansionamento, mentre ha negato il riconoscimento del danno non patrimoniale,biologico, morale ed esistenziale. Il giudice, pertanto, ha disposto un risarcimento in via equitativa cui la società non ha proposto appello divenendo la sentenza definitiva. La Società ha, in via cautelativa, operato la ritenuta di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed ha provveduto al versamento della stessa entro il16 del mese successivo all’erogazione delle somme e al rilascio della CU 2021. Avverso la decisione della società di applicazione della ritenuta ha proposto ricorso il dipendente con decreto ingiuntivo, sostenendo che le somme disposte dal giudice non sarebbero soggette a ritenute. Il dubbio della società è stato il seguente: se l’importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento, sia volto a reintegrare il c.d. danno emergente e, pertanto, privo di rilevanza reddituale ed impropriamente assoggettato a ritenuta; o diversamente sia volto a reintegrare il c.d. lucro cessante, con piena rilevanza reddituale e, pertanto, correttamente assoggettato a ritenuta. Nel caso di versamento disposto della ritenuta, ha chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate le modalità con le quali possono essere recuperate le ritenute versate.

La risoluzione

L’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi ha chiarito che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In altri termini, sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.

Al contrario non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente). In tema di demansionamento, il danno patrimoniale è quello derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno. Il danno non patrimoniale comprendente sia l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore,accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, sia infine la lesione arrecata all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore.

In particolare, le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette “chance professionali” ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa è stato chiarito che le stesse non sono imponibili. Infatti, secondo il giudice di legittimità «posto che la chance è un’entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza» (Cass. civ. Sez. III, 21 luglio 2003, n.11322; Cass. civ. Sez. III, 7 luglio 2006, n. 15522; Cass. civ. Sez. III Sent. 25-05-2007, n. 12243).

In conclusione, e somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato abbia fornito prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno.  Da ultimo, la Cassazione con l’ordinanza del 7 febbraio 2019, n. 3632, ha ribadito che «il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale».

Nel caso di specie, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.

avendo l’Istante già restituito le ritenute in oggetto all’ex dipendente,potrà recuperare detto importo presentando la dichiarazione integrativa del Modello770/2021 relativo all’anno di imposta 2020. A tal fine, nel frontespizio del modello 770/2021 integrativo andrà inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare e nel quadro ST andrà indicato il versamento effettuato erroneamente, inserendo nella seconda colonna “Ritenute operate” l’importo 0. Nel quadro SX potrà, quindi, essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1 colonna 2 “Versamenti in eccesso” e cumulata nel rigo SX4 colonna 4 “Credito risultante dalla presente dichiarazione”, indicando poi in colonna 5 quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.

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