Nessun obbligo da parte dell’ente locale di nominare l’OIV

Un Comune ha chiesto un parere ai giudici contabili circa la compatibilità della nomina di componente del Nucleo di valutazione affidata ad un revisore dei conti quale norma inserita nel nuovo regolamento di contabilità dell’amministrazione comunale.

1 Giugno 2018
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Un Comune ha chiesto un parere ai giudici contabili circa la compatibilità della nomina di componente del Nucleo di valutazione affidata ad un revisore dei conti quale norma inserita nel nuovo regolamento di contabilità dell’amministrazione comunale.

La differenza tra OIV e Nucleo di valutazione

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione 23/04/2018 n.44 risponde alla domanda posta dal Comune, precisando in via preliminare se sia possibile che l’ente locale disciplini in piena autonomia le funzioni del Nucleo di valutazione piuttosto che avere quale obbligo la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione così come previsto nel d.lgs.150/2009.

Gli 14 e 16 del d.lgs. n. 150/2009, secondo il Collegio contabile, non prevedono alcun obbligo da parte degli enti locali di nominare gli organismi indipendenti di valutazione, ma una mera facoltà potendo gli enti locali mantenere gli esistenti nuclei di valutazione costituiti già a partire dal d.lgs. n. 29/93.

Tuttavia, qualora nella propria autonomia l’ente decidesse di istituire e disciplinare l’Organismo Indipendente di valutazione, secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 150/2009, dovrà poi sottostare a quanto da essa previsto.  Nel caso in cui l’ente dovesse optare per il mantenimento dell’originario nucleo di valutazione, avrà solo l’obbligo, nella sua autonomia, di conformità alle previsioni del d.lgs. n. 267/2000.

La compatibilità dell’incarico al revisore dei conti

Secondo il Collegio contabile la risposta sulla non compatibilità dell’incarico è contenuta dallo stesso art. 236, comma 3, secondo cui “I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. Pertanto, essendo la nomina di membro del Nucleo di valutazione un incarico diverso e distinto da quello di revisori dei conti, va esclusa la possibilità di nominare il citato revisore quale componente del nucleo di valutazione del medesimo comune.

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