Nessun danno erariale per l’estenalizzazione dell’inventario per i piccoli comuni in mancanza di personale

Una esternalizzazione degli adempimenti, per i comuni di piccola dimensione con carenza di personale, non rappresenta un danno erariale a carico del responsabile che ne abbia deciso l’affidamento all’esterno.

17 Gennaio 2022
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La corretta redazione di un inventario richiede competenze specifiche e un software adatto alla catalogazione dei beni censiti, oltre alla loro corretta valorizzazione. Una eventuale esternalizzazione degli adempimenti, per i comuni di piccola dimensione con carenza di personale, non rappresenta un danno erariale a carico del responsabile che ne abbia deciso l’affidamento all’esterno, specie se manca un software per la relativa gestione. Con queste motivazioni la Corte dei conti del Trentino (sentenza n.2/2022) ha assolto il responsabile che aveva deciso l’affidamento esterno del citato servizio.

La vicenda

Il responsabile di un servizio di un comune di piccole dimensioni è stato rinviato a giudizio contabile per avere affidato il servizio di inventariazione ed aggiornamento dei beni immobili e mobili dell’ente locale. L’aazione erariale discendeva da una segnalazione ricevuta dalla sezione regionale di controllo e, a seguito dei dovuti accertamenti, sarebbe derivato un danno erariale da ricondurre ad illegittimo conferimento di incarico a soggetto esterno, sebbene alle dipendenze dell’Amministrazione comunale risultassero in forza dipendenti perfettamente in grado di svolgere le semplici incombenze affidate all’esterno, con conseguente illegittima perdita economica sofferta, per il pagamento dei corrispettivi pattuiti. A supporto della decisione di rinvio a giudizio, vi sarebbero anche le dichiarazioni rese dal Segretario comunale che, in sede di controdeduzione, avrebbe confermato che l’incarico sarebbe stato conferito in assenza delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità normativamente previsti ed in contrasto con principi costantemente richiamati dalla giurisprudenza della Corte dei conti in materia di incarichi esterni, non risultando l’attività in questione né altamente specializzata, né circoscritta nel tempo.

La difesa del responsabile

A dire della difesa del dipendente, a prescindere dall’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs.n. 165/2001, trattandosi non di una consulenza ma dell’acquisto di un servizio, la Procura avrebbe errato considerando le attività richieste per tali adempimenti semplici e poco complessi. Infatti, l’attività in questione sarebbe stata tutt’altro che un semplice incombente, poiché l’aggiornamento dell’inventario, pur rientrando negli adempimenti ordinari, costituisce attività complessa e laboriosa di primaria importanza per la gestione amministrativa e burocratica di un Comune. Tale incombente richiederebbe inoltre, oltre a personale specificamente formato e qualificato, strumenti informatici idonei, come un software specifico. In definitiva, ha osservato la difesa, oltre alle difficoltà dovute all’assenza di software, nell’organigramma comunale non vi fosse il personale necessario per l’espletamento dell’incombente, e in ogni caso la Procura oltre ai nomi e le qualifiche dei pochi dipendenti presenti, non avrebbe indicato come i medesimi avrebbero potuto assolvere a tale ulteriore incombente rispetto a tutte le numerose attività quotidiane nonché quelle straordinarie legate alla imminente gestione associata con altri comuni. In definitiva, le condizioni di oggettiva difficoltà in cui si trovava il Comune e le complesse attività di inventario che anche in altri comuni verrebbero esternalizzate, sono elementi che portano ad escludere la sussistenza di colpa grave in capo al responsabile del servizio il quale ha motivatamente esternalizzato l’incarico.

La sentenza

Secondo il Collegio contabile, dall’analisi degli atti e della attività poste a carico della società cui era stato esternalizzato il servizio, per quanto rubricato come incarico di aggiornamento inventario patrimonio immobiliare e mobiliare, ha avuto un oggetto assai più ampio e variegato rispetto alle “semplici incombenze” ipotizzate nell’atto di citazione, estendendosi invece anche alla fornitura e manutenzione del software necessario; al servizio di aggiornamento della banca del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente, con redazione del conto del patrimonio – immobilizzazioni materiali; alla redazione del conto economico, del prospetto di conciliazione e della parte finanziaria del conto patrimoniale; al servizio di compilazione dei modelli in formato .xml previsti dalla Corte dei conti per il conto economico e per il conto patrimoniale. In altri termini, al di là di alcune semplici incombenze materiali certamente rintracciabili nell’offerta della società affidataria, l’oggetto principale dell’incarico risultava consistere nella fornitura e nell’utilizzo di un applicativo software non solo aggiornato alle ultime novità normative in materia di tenuta della contabilità e del bilancio, ma altresì necessario al corretto svolgimento delle attività finalizzate, tra le altre cose, all’aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune.

Ricostruito il quadro fattuale del servizio esternalizzato, la Procura non ha evidenziato e provato nella sua domanda risarcitoria, l’inutilità od eventualmente l’eccessivo costo della fornitura dell’applicativo software in riferimento al complesso di attività per la cui esecuzione ne era stata prevista l’installazione presso l’ente territoriale, ovvero l’adeguatezza del personale in servizio, in un piccolo comune non solo in riferimento allo svolgimento dell’attività di aggiornamento dell’inventario mobiliare e immobiliare dell’ente, come tali “rientranti nelle mansioni proprie non di qualunque dipendente, bensì di dipendenti in possesso di una professionalità specifica nel settore della gestione dei procedimenti contabili e di classificazione dei beni in bilancio, ma altresì in riferimento all’installazione, al mantenimento e all’utilizzazione dell’applicativo software a tal fine impiegato.

In conclusione, non avendo la Procura evidenziato nulla in merito, la domanda del danno erariale deve essere rigettata per mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sussistenza del danno, con conseguente assolvimento del responsabile con refusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio.

 

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