Nessun adeguamento al fondo accessorio 2019, si parte dal 2020

13 Dicembre 2019
Modifica zoom
100%

di Gianluca Bertagna

Il limite del trattamento accessorio dell’anno 2019 non deve essere adeguato in base al numero dei dipendenti in servizio. Solamente dall’anno 2020 si dovrà regolare l’asticella dell’anno 2016 in considerazione delle nuove assunzioni che potrebbero essere disposte in attuazione del Dpcm attuativodell’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 le cui linee fondamentali sono state definite in Conferenza Stato-Città l’11 dicembre (si veda il Quotidiano degli enti locali del 12 dicembre scorso). Arrivano i tanto attesi chiarimenti che, se non altro, permettono di chiudere al foto-finish le fasi della costituzione del fondo delle risorse decentrate degli enti locali per l’anno corrente. L’anno 2019 Fin dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, si è acceso un ampio dibattito sul fatto che la regola prevista nell’ultima parte dell’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 fosse immediatamente in vigore o si dovesse aspettare, comunque, la data individuata dal Dpcm attuativo delle disposizioni. Un filone interpretativo riteneva che fin dal 2019 fosse necessario costituire i fondi del trattamento accessorio aumentandoli o abbassandoli in base ai dipendenti in servizio al fine di garantire la quota media pro capite. L’analisi, un po’ distante dal disposto letterale, si rivela effettivamente non corretta alla lettura dell’accordo arrivato l’11 dicembre in Conferenza. Infatti, nello schema di decreto allegato si leggono queste parole: «Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio ( ) si applicano ai comuni con decorrenza dal 1 gennaio 2020». Quindi, con la massima serenità possibile, ora gli enti locali possono procedere a confermare (se avevano dato la giusta lettura del comma) o costituire i fondi dell’anno 2019 con le regole attualmente vigenti, tenendo conto del limite dell’anno 2016 così come previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Limite che, come ben noto, ricomprende oltre al fondo dei dipendenti e dei dirigenti anche quello del lavoro straordinario e gli stanziamenti a bilancio per remunerare gli incarichi delle posizioni organizzative. A decorrere dal 2020 La bozza di decreto attuativo in esame, non dice, in verità, molto altro di interessante in merito al trattamento accessorio. Probabilmente, sulle corrette modalità di calcolo del limite in coerenza con le nuove assunzioni dovrà intervenire la Ragioneria generale dello Stato dettagliando le operazioni da compiere. Per ora, si possono comunque rilevare alcuni elementi importanti. Il Dpcm conferma, prima di tutto, che è fatto salvo il limite iniziale (cioè quello dell’anno 2016) qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018. L’asticella può alzarsi, ma non abbassarsi. Il letterale della disposizione mostra chiaramente, poi, che ciò che vieneeventualmente adeguato al rialzo non è “il fondo”, o “i fondi”, ma “il limite”. Questo significa che un ente potrebbe anche non dover stanziare somme in più, ma semplicemente applicare una minore decurtazione rispetto a quella attuale. Se ad esempio il limite di un ente è pari a 100 e l’attuale consistenza del trattamento accessorio è pari a 106, l’ente starà operando una riduzione di -6 per rispettare il parametro. Se, invece, a seguito di un’assunzione il limite fosse elevato di 4 (pari al valore medio del trattamento accessorio derivante da fondo del personale delle categorie e titolari di p.o. nel 2018), l’ente dovrà effettuare una decurtazione solamente di -2; comportando ciò un effetto comunque positivo rispetto al salario accessorio. Rimangono però aperti tantissimi dubbi: come si determina l’incremento del limite? Con riferimento a quale parte del fondo? Si sommano i valori dei dipendenti a quelli delle posizioni organizzative o si tengono separati? E, il fondo dei dirigenti, è anch’esso rilevante per la revisione dei limiti? Istruzioni operative cercasi.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento