Nessun abbattimento alle nuove indennità di funzione dei sindaci

25 Luglio 2023
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In ragione delle indicazioni dei giudici contabili della Lombardia sulla vigenza della riduzione del 10% della indennità di funzioni dei sindaci, l’Anci ha chiesto alla Sezione delle Autonomie la corretta interpretazione della normativa. In riforma delle indicazioni restrittive dei giudici contabili lombardi, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.11/2023) ha precisato le diverse condizioni legislative e di criticità finanziaria che di fatto hanno superato l’obbligo dell’abbattimento del 10% dei compensi agli amministratori previsto dalla legge 266/2005.

La posizione della Sezione della Lombardia

A seguito della domanda sulla vigenza o meno della decurtazione del 10% prevista dalla legge n. 266 del 2005 anche ai compensi degli amministratori stabiliti dalla legge di bilancio 2022, la risposta della Corte dei conti della Lombardia (deliberazioni n.152 e n.203 del 2023) è stata la seguente “L’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell’art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all’art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005”. A sostegno del suddetto parere, la Sezione lombarda ha posto l’accento sul carattere strutturale della riduzione in ragione dell’assenza di un limite temporale alla vigenza della disposizione.

La richiesta dell’ANCI

A fronte della visione restrittiva dei magistrati lombardi, l’ANCI ha chiesto alla Sezione delle Autonomie un indirizzo certo e nomofilattico sulla questione delle indennità, ponendo la seguente domanda “se la decurtazione del 10% prevista dalla legge n. 266 del 2005 si ritenga applicabile anche ai nuovi importi a regime nella misura integrale fissata o, diversamente – come parrebbe ormai in linea con l’articolo 1, commi 583 – 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – conservi il suo “carattere strutturale” solo i fini del calcolo del differenziale tra le previgenti indennità e quelle a regime del 2024, opzionalmente dal 2022”.

La risoluzione della questione di massima

Secondo la Sezione delle Autonomie con la legge n. 234/2021, il legislatore ha inteso modificare espressamente e con legge i precedenti importi delle indennità fino ad allora fissati con il DM 119/2000, definendo così una evidente successione di legge nel tempo con effetti abroganti la precedente disciplina da parte di quella successiva. Infatti, è necessario tenere presente come le nuove disposizioni legislative che regolano funzioni e responsabilità degli amministratori locali sono caratterizzate, diversamente che in passato, da una logica di regolazione normativa favorente l’assunzione da parte dei cittadini di incarichi di amministratori pubblici, anche sostenendo gli stessi con incentivi di carattere economico. In altri termini, se ciò non fosse vero allora le misure di contenimento oggi non più attuali, con conseguente sterilizzazione delle indennità di cui si discute, non appaiono in linea con una diversa e precisa volontà legislativa.
Pertanto, il carattere strutturale della riduzione di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 residua, invece e coerentemente con tale prospettazione, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024 o, opzionalmente, dal 2022. Coerente con tali indicazioni è anche il decreto interministeriale del 30 maggio 2022, recante riparto del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, funzionale al calcolo delle risorse destinate alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni.

Il principio di diritto

Sulla base delle sopra indicate considerazioni la Sezione delle Autonomie ha espresso il seguente principio di diritto “La decurtazione del 10 per cento dell’indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall’ art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.

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