di Patrizia Ruffini
Nei termini stabiliti nello statuto il sindaco deve infatti presentare al consiglio, sentita la giunta, le linee programmatiche per l’intero mandato (articolo 46, comma 3 del Testo unico degli enti locali). Pur non essendo previsto un atto specifico, per la loro approvazione possono essere utilizzate le delibere.
In queste amministrazioni ai primi mesi di attività, se la presentazione delle linee programmatiche di mandato avviene dopo il 31 luglio, anche il termine riferito al documento unico di programmazione 2020-2022 è prorogato fino alla stessa seduta del consiglio dedicata alle linee programmatiche di mandato. Lo slittamento investe anche lo stato di attuazione dei programmi come previsto nel controllo strategico (articolo 147-ter del Tuel).
Sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del consiglio è necessario acquisire parere dell’organo di revisione secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente.
La legge non ha fissato un termine per la deliberazione consigliare del Dup, al fine di lasciare agli enti autonomia regolamentare nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico.
In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile per consentire la presentazione dell’eventuale aggiornamento del Dup da effettuare (salvo proroghe) entro il 15 novembre. Entro quel termine, contestualmente alla nota di aggiornamento al Dup, deve essere presentato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 per approvare la manovra comunale entro il 31 dicembre. Obiettivo che molte amministrazioni intendono fare proprio per poter beneficiare dei vantaggi riservati proprio agli enti che approvano il bilancio preventivo entro la fine dell’anno precedente. A questi enti non si applicano i vincoli in materia di automezzi, acquisto di immobili, piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, missioni e comunicazione delle spese pubblicitarie. Allo stesso modo non sono soggetti ai limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione e spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione.
Infine, in base all’articolo 4-bis del Dlgs 149/2011 i sindaci neo eletti hanno dovuto firmare, entro il novantesimo giorno dall’insediamento, la relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale.
Il documento è previsto a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa, della situazione finanziaria e patrimoniale e dell’indebitamento. La relazione, nonostante non sia formalizzata da un modello predefinito, è estremamente importante per comprendere la reale situazione dell’ente. In particolare, nei casi di squilibrio in itinere o di pre-dissesto approvato, costituisce un utile strumento conoscitivo per il ricorso al piano di riequilibrio o per la sua rimodulazione (articolo 243-bis, comma 5 del Tuel). A differenza della relazione di fine mandato non deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e i ritardi nella sua redazione non sono sanzionati. Pur non richiedendo l’asseverazione dei revisori, è comunque buona prassi che questi ne prendano visione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento