Nel dlgs sanzioni, i crediti non pagati P.a. esimenti per il reato tributario 

il Sole24ore
20 Febbraio 2024
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di CRISTINA BARTELLI (ItaliaOggi, 20/02/2024)
La crisi di liquidità dell’imprenditore dovuta ai crediti non pagati della P.a. o di altri privati diventa una esimente ai fini delle sanzioni penali tributarie. E’ questo uno dei confini che il decreto legislativo sulle sanzioni tributarie, di attuazione della legge di riforma fiscale (l. 111/2023) atteso per l’approvazione in prima lettura mercoledì in consiglio dei ministri, punterà per la configurazione del reato degli omessi versamenti.
E’ lo stesso viceministro Maurizio Leo a confermare l’arrivo in consiglio dei ministri del nuovo decreto delegato della riforma fiscale: «Si interverrà “in linea con quanto previsto dalla delega, sulla proporzionalità delle sanzioni amministrative” ma anche su quelle “penali, per fare chiarezza ad esempio su crediti non spettantio inesistenti”.Il lavoro è stato fatto con il ministero della giustizia peri casi in cui il comportamento del contribuente nell’omesso versamento non è reiterato nel caso in cui il contribuente ha pagato, ha indicato nella dichiarazione l’imposta da pagare, ha pagato i fornitori, ha pagato i dipendenti, magari ha un credito nei confronti della pubblica amministrazione delimitando in conformità a quello che prevede la delega, di introdurre dei meccanismi che facciano venir meno l’applicazione della sanzione penale, fermo restando la sanzione amministrativa.
La discussione ormai è chiusa e si attende anche il parere della ragioneria per evitare si sollevino obiezioni sul fronte entrate dello stato sull’abbattimento delle sanzioni che la legge delega individua in un terzo . Leo ha sempre specificato che per controbilanciare la riduzione delle sanzioni tributarie amministrativee penali si rafforzerà la disciplina del ravvedimento operoso. Il decreto risolverà anche la questione del ne bis in idem sulla procedura amministrativa e penale. Anche in questo caso il viceministro ha più volte ricordato che: «In Italia non abbiamo il bis in idem, ma abbiamo il quinquies in idem perché abbiamo la sanzione penale, la sanzione amministrativa, la sanzione accessoria, la 231e la confisca per sproporzione, assolutamente fuori linea rispetto agli altri paesi dell’Unione europea che applicano meccanismi sanzionatori e non eccedono il 60%».
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 20 febbraio 2024.

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