La richiesta formulata da un comune riguarda l’obbligo previsto dalla normativa che impone la riduzione dei canoni di locazioni del 15%, e se tale indicazione sia valida anche nei riguardi di una ASL cui il comune ha concesso l’utilizzazione di un proprio immobile.
Trattandosi di un caso specifico e non generale, e in quanto tale coinvolgendo i giudici contabili in attività di natura consulenziale il quesito posto è da considerarsi inammissibile. Tuttavia, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione 1 marzo 2019, indica i principi cui le amministrazioni debbono attenersi per la corretta conformità al precetto normativo ai soli fini collaborativi.
Le disposizioni legislative di riferimento
Evidenzia il Collegio contabile come il quadro legislativo di riferimento vada rintracciato nell’art.3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, successivamente modificato dall’art. 24, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, secondo cui “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali … i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. … La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. …”. Il successivo comma 7 del medesimo articolo puntualizza, altresì, che “Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in quanto compatibili. …”
Il corretto ambito applicativo della normativa
Indicata la normativa di riferimento, appare evidente come i riferimenti normativi non appaiono applicabili nell’ipotesi in cui il rapporto intervenga tra due pubbliche amministrazioni, trattandosi di norma eccezionale e, come tale insuscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa considerati. Già in merito ad un quesito posto a suo tempo, il Collegio contabile aveva modo di precisare che l’insuscettibilità dell’applicazione analogica, ovvero in casi simili o materie analoghe, della norma di carattere eccezionale, conla conseguenza che una previsione normativa formulata per un contratto di locazione non può trovare applicazione per la fattispecie, non sovrapponibile, di un rapporto di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, attesa la loro diretta destinazione alla realizzazione di interessi pubblici (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, delibera n. 157/2015).
Conclusioni
Il Collegio contabile, pur non entrando nel merito del quesito posto dal Comune ne ha fornito la corretta applicazione, precisando che nel caso di specie, intercorrendo un rapporto tra pubbliche amministrazioni, non è previsto nessun obbligo di riduzione del canone del 15% previsto dalla normativa.
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