Necessità dell’intervento della Corte dei conti sezione autonomie sul limite della spesa del personale flessibile finanziata da terzi

Con deliberazione 14 febbraio 2013, n. 22, la Corte dei conti della Campania, nonostante abbia dichiarato inammissibile il parere formulato dalla Provincia di Salerno circa la possibilità di non far rientrare nell’aggregato di spesa per il personale a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite del 50 % commisurato alle spese sostenute nell’anno 2009, gli importi derivanti da contratti di assunzione (tempo determinato, convenzione, collaborazione coordinata e continuativa) il cui costo sia finanziato interamente o in parte da fondi europei e/o da altri soggetti pubblici e/o privati, che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell’Ente, entra nel conflitto giurisdizionale delle Corte dei Conti regionali. In particolare, dopo aver evidenziato da un lato come il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 28 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 costituisca illecito disciplinare e determina responsabilità erariale,  dall’altro lato evidenzia la posizione conflittuale di alcuni pareri espressi in materia da alcune corte dei conti. Aggiungendo, altri pareri non evidenziati nella deliberazione della Corte, la posizione appare oggi la seguente:
RISORSE DI TERZI INCLUSE NEI VINCOLI

  • La Corte dei conti della Lombardia ha avuto modo di precisare nel parere 19 gennaio 2012, n. 13, che “alla luce di una interpretazione letterale del comma 28 dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, il vincolo di finanza pubblica in esame richiama specifiche tipologie di contratti di lavoro flessibile conclusi da “regioni, province autonome, enti locali e enti del Servizio sanitario nazionale”, e che “dunque, in un’ottica di coordinamento della finanza pubblica per il contenimento della spesa per il personale derivante dalla stipula dei contratti de quibus, non rileva quale sia l’ente che finanzia la spesa, bensì l’ente che procede all’assunzione a tempo determinato”;
  • La Corte dei conti dell’Emilia Romagna nel parere più recente del 17 gennaio 2013 ha precisato che anche le spese finanziate da terzi sono oggetto di applicazione dei limiti del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, potendo esclusivamente a tal fine utilizzare una flessibilità, per le maggiori spese, con lo strumento regolamentare includendo le due separate categoria di spesa (tempo determinato, convenzioni e co.co.co. da un lato e somministrazione di lavoro, contratti di formazione e lavoro dall’altro) purché la loro sommatoria non  sia superiore al citato limite del 50%;
  • La Corte dei conti della Basilicata nel parere 5 settembre 2012, n. 170, ha precisato con ampie motivazioni che non possono essere escluse dai vincoli le spese finanziate dalla Regione in quanto “Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che, per neutralizzare la rilevabilità contabile di parte delle spese di personale, sia sufficiente allocare la loro copertura finanziaria nelle risorse regionali apprestate a titolo di contributi al comune per quelle stesse spese. L’insostenibilità di siffatta tesi è resa ancor più evidente ove si consideri che il precetto di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, prevede, per la sua inosservanza, sanzioni disciplinari e responsabilità erariale. Ne consegue che l’ente, nel ridurre la spesa complessivamente impegnata per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, deve considerare anche la spesa interamente finanziata tramite contributi regionali che non può essere, quindi, scomputata dal calcolo”.

RISORSE DI TERZI ESCLUSE DAI VINCOLI

  • La corte dei conti ligure con parere 23 febbraio 2012, n. 9, “nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% commisurato alle spese sostenute nell’anno 2009, non debbano in alcun modo rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia finanziato interamente o in parte da fondi europei o da altri enti pubblici o privati”;
  • La corte dei conti della Toscana con parere 31 gennaio 2012, n. 10, aveva già avuto modo di “ritenere esclusa dall´applicazione della norma di cui all´art. 9, comma 28 della legge n. 122/2010, come modificata dall´art. 4, comma 102 della legge n. 183/2011, la spesa derivante dall´assunzione stagionale a tempo determinato finanziata con i proventi per violazione alle norme del codice della strada”;
  • La Corte dei conti del Lazio con la deliberazione 9 maggio 2012, n. 23, ha avuto modo di precisare che le limitazioni poste alle spese per il personale a tempo determinato dall’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, non si applicano alle spese finanziate con risorse provenienti da soggetti esterni e vincolate nella destinazione, con un complessivo effetto neutro sul bilancio dell’Ente;
  • La corte dei conti pugliese con la deliberazione 6 ottobre 2011, n.91, ha effettuato, avuto riguardo alle spese finanziate da terzi (nel caso di specie le spese per il piano d’ambito socio assistenziale finanziati dalla Regione), una soluzione di assimilabilità alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che con la deliberazione n. 7/2011 avevano precisato che “Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’ente. Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, non v’è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non devono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010”. Pertanto, ha concluso la Corte che anche le spese qualora siano finanziati da enti terzi possono essere considerate escluse dai limiti di cui all’art.9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

CONCLUSIONE
Al fine di evitare comportamenti difformi è necessario che la Corte dei conti sezione autonomie, in virtù dei poteri nomofilattici posti dal d.l. n. 174/2012, intervenga nella materia chiarendo in modo definitivo se le spese finanziate da terzi siano da considerarsi neutre da parte dei comuni al fine del limite sulle spese del personale previste dalla normativa di cui al d.l. n. 78/2010 o piuttosto le stesse debbano essere include nei calcoli delle spese di personale degli enti che si avvalgono di risorse provenienti da terzi.

di Vincenzo Giannotti

Tratto da www.ilpersonale.it

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