Necessaria la ricognizione dei procedimenti pendenti per quantificare il fondo contenzioso

È illegittimo l’operato del Comune che quantifica arbitrariamente il fondo contenzioso in assenza di una chiara ricognizione dei procedimenti pendenti.

17 Maggio 2021
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È illegittimo l’operato del Comune che quantifica arbitrariamente il fondo contenzioso in assenza di una chiara ricognizione dei procedimenti pendenti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, nella delib. n. 31/2021/PRSP, depositata lo scorso 29 aprile.
Dinanzi ad una quantificazione di detto fondo in € 55.000, ritenuta prudenziale dal Comune, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento dell’ente, ritenuto “poco diligente e contrario ai principi giuscontabili”, tenuto conto dell’assenza del rituale monitoraggio del contenzioso in corso.
Il principio della prudenza, infatti, impone la definizione di una serie di adeguati accantonamenti nel risultato di amministrazione (punto 9, allegato 1, del d.lgs. n. 118/2011); in particolare:

  • il principio contabile 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 individua tra gli accantonamenti il fondo spese e rischi dedicato alle passività potenziali;
  • il principio 5.2 lettera h) dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure si è in presenza di sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro.

La consistenza dell’accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l’eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giudiziari, evitando così che impreviste passività incidano negativamente sugli equilibri di bilancio.
A tal proposito, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 14/2017/INPR, ha affermato che “Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.
La giurisprudenza contabile ha sempre raccomandato agli enti di quantificare l’importo del fondo rischi con una motivata e puntuale analisi di ogni singola controversia, classificando le passività potenziali secondo i seguenti principi (v. deliberazioni Sez. controllo Campania n. 240/2017/PRSP, n. 7/2018/PRSP e n. 125/2019/PRSP, Sez. controllo Lazio n. 18/2020/PRSE, Sez. controllo Lombardia n. 69/2020/PRSE):

  • passività probabile, con indice di rischio almeno pari al 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale: vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • passività possibile, ossia quella che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

La ricognizione, perciò, è operazione imprescindibile, volta a garantire la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione.

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