Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2012, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2012 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 32, commi 18 e 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012).
Il decreto riguarda anche le regioni che si avvalgono della facoltà prevista dall’articolo 32, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza.
I prospetti per il monitoraggio devono essere trasmessi – utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it – entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. Il primo invio di informazioni è previsto entro un mese dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto.
Eventuali inadempienze nella trasmissione dei prospetti determinate da ritardi nella pubblicazione dell’applicazione WEB non sono imputabili agli enti.
La certificazione deve essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 32, comma 19, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012.
Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita' interno per il 2012 per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e i prospetti di rilevazione. (12A09179)
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Visto l'art. 32, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il
quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi
utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione
debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa,
attraverso i prospetti e con le modalita' definite con decreto del
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 32, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in ordine
al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le
modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 18;
Visto l'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, il quale
dispone che le regioni, cui si applicano limiti di spesa, possono
ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una
corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte
corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi,
alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a
imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali
private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei
corrispondenti impegni del triennio 2007-2009 e, entro il 31 luglio
di ciascun anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli
obiettivi rideterminati e gli elementi informativi utili per
verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi;
Visto l'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, il quale
stabilisce che le modalita' per il monitoraggio e la certificazione
dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che
rideterminano il proprio obiettivo sono definite con il decreto di
cui all'art. 32, comma 18, della medesima legge;
Visto l'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011, secondo il
quale la ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e' indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi,
nella tabella di cui al medesimo comma 10;
Visto l'art. 32, comma 11, della legge n. 183 del 2011, il quale
prevede che, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, le
regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e
le province autonome di Trento e Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, riducendo gli obiettivi
programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla
tabella di cui all'art. 32, comma 10, della medesima legge;
Visto l'art. 32, comma 12, della legge n. 183 del 2011, il quale,
al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica,
dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e Bolzano concordano, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico
calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi
indicati dalla tabella di cui all'art. 32, comma 10, della medesima
legge;
Visto l'art. 32, comma 12-bis, della legge n. 183 del 2011,
aggiunto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede, in caso
di mancato accordo entro il 31 luglio, le modalita' di determinazione
degli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale
stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011,
l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della
regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso
delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate
prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate
nell'accordo per l'esercizio precedente;
Visto l'art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del
quale il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere
superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di
competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, ridotti degli
importi di cui alla tabella presente nel medesimo comma 2;
Visto l'art. 32, comma 3, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del
quale il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna
regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno
degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi
ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 15 giugno 2011, ridotti degli importi di cui alla tabella
presente nel medesimo comma 3;
Visto l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, cosi' come
modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua le
esclusioni dalle spese finali ai fini del patto di stabilita' interno
delle regioni a statuto ordinario;
Visto l'art. 12, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
all'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiunge
la lettera n-ter) dell'esclusione dal patto di stabilita' interno
delle spese sostenute dalla regione Campania per il
termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato
dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti
dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30
novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla
stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel
limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate,
ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
al pagamento del canone di affitto di cui all'art. 7, comma 6, dello
stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale
contributo dello Stato;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 13 febbraio
2012 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce
i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile);
Visto l'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, il quale
prevede che restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai
commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Visto l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, il quale
prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la
regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e
Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei
pagamenti in conto capitale, procedendo, per lo stesso importo, a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa
o di competenza;
Visto l'art. 1, comma 138-bis, della legge n. 220 del 2010, come
introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del comma 138,
prevede che le regioni definiscano criteri di virtuosita' e modalita'
operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie
locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle
autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 139, della legge n. 220 del 2010, il quale
prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino
Alto-Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il
loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio
saldo programmatico per lo stesso importo;
Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010, come
sostituito dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede
che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
comunichino, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, entro il
termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica;
Visto l'art. 32, comma 23, della legge n. 183 del 2011, che
sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, secondo il quale, la
sanzione, prevista nella stessa lettera a), non si applica nel caso
in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della
percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche',
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio,
dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
Visto l'art. 32, comma 24, della legge n. 183 del 2011, il quale
stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art.
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a tutti
gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le
prescrizioni da esso individuate;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 18, della legge n. 183
del 2011, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il
monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per
l'anno 2012 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno 2012, per le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio
obiettivo di cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma
15, della citata legge n. 183 del 2011;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella
seduta del 25 luglio 2012, ha espresso parere favorevole con le
richieste presentate dalla regione Valle D'Aosta, dalla Provincia
Autonoma di Trento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, di
modificare il punto B.2 dell'allegato A al presente decreto;
Ritenuto di accogliere la richiesta delle Regioni di modificare il
punto B.2 dell'allegato A al presente decreto;
Decreta:
Articolo unico
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti
il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno
relative all'anno 2012 e gli elementi informativi utili per la
finanza pubblica di cui all'art. 32, comma 18, della legge 12
novembre 2011, n. 183, con i tempi, le modalita' e i prospetti
definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187
Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, secondo il
prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente
decreto. La certificazione e' spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini
della verifica del rispetto del termine di invio, la data e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che si avvalgono
della facolta', prevista dall'art. 32, comma 15, della legge n. 183
del 2011, di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso
una corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza,
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - l'obiettivo programmatico di
cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo
alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza
relativo alle spese non compensate, per ciascuno degli esercizi
compresi nel triennio 2012-2014, unitamente agli elementi informativi
necessari a verificare il calcolo dei nuovi obiettivi, con le
modalita' ed i prospetti definiti dall'allegato A al presente
decreto.
4. La comunicazione, concernente la ridefinizione degli obiettivi
di cui al comma 3, e' spedita entro il 31 luglio dell'anno con
riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e,
ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi
normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A
Allegato B
I prospetti monitoraggio e certificazione 2012 in formato excel
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