di MATTEO BARBERO (da ItaliaOggi)
Il modello di raccordo è uno strumento utile e funzionale alla sola fase pilota, in quanto, con la completa attuazione della riforma, gli schemi di bilancio saranno prodotti come risultato di sistematiche scritture in contabilità economico-patrimoniale, tenute secondo il piano dei conti unico e in applicazione del quadro concettuale e degli standard contabili Itas. Lo precisano in modo netto le linee guida approvate con la determina Rgs n. 129 del 25 luglio 2025, marcando in modo netto la distanza fra la fase pilota della riforma 1.15 del Pnrr (prevista e disciplinata dall’art. 10 del dl 113/2024) da quella a regime. Quest’ultima scatterà nel 2026 e sarà introdotta da uno specifico atto legislativo che disciplinerà l’introduzione graduale del nuovo sistema contabile Accrual, a partire dai diversi sistemi contabili attualmente vigenti, fino alla loro sostituzione per la parte relativa alla rendicontazione.
Questo passaggio è un po’ oscuro: esso potrebbe significare sia che accrual sostituirà l’attuale contabilità economico-patrimoniale disciplinata dall’allegato 4/3 al dlgs 118/2011 (scenario più probabile e già delineato dalla Commissione Arconet) oppure che essa soppianterà la contabilità finanziaria in sede di rendiconto (scenario molto improbabile almeno nel medio periodo). Nella fase pilota operano alcune significative semplificazioni: a) essa è rivolta ad un sottoinsieme delle pubbliche amministrazioni destinatarie della riforma 1.15 del Pnrr, con esclusione, tra l’altro, delle entità di minore dimensione; b) la fase pilota dispone l’elaborazione degli schemi di bilancio soltanto per lo stato patrimoniale e il conto economico; c) i predetti schemi non sostituiscono gli schemi di rendiconto ovvero di bilancio di esercizio prodotti secondo la normativa vigente; d) lo schema di stato patrimoniale da compilare, a differenza di quanto previsto nella prospettazione allegata allo standard contabile Itas 1, riguarda la sola colonna degli importi relativi al 31 dicembre 2025, e non anche quella relativa al 31 dicembre 2024 (bilancio di apertura); allo stesso modo, lo schema di conto economico da compilare, a differenza di quanto previsto nella prospettazione allegata allo standard contabile Itas 1, riguarda i soli valori riferiti all’esercizio 2025 e non anche quelli riferiti al 2024; e) il raccordo tra il piano dei conti vigenti e il piano dei conti unico è richiesto solo per le voci del segmento A di quest’ultimo, sufficiente per l’elaborazione dei due prospetti di bilancio previsti da Itas 1.
* Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 1° agosto 2025 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)
Modello di raccordo utile per la sperimentazione
Il modello di raccordo è uno strumento utile e funzionale alla sola fase pilota, in quanto, con la completa attuazione della riforma, gli schemi di bilancio saranno prodotti come risultato di sistematiche scritture in contabilità economico-patrimoniale
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