Il quadro normativo
L’art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..
Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”
Salvo diversa disposizione regolamentare, il parere di regolarità contabile può essere omesso sulle proposte di deliberazione da sottoporre agli Organi dell’Ente, qualora non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, come espressamente indicato dall’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 07 maggio 1994, n. 442; Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 1996, n. 513; TAR Toscana, Sez. I, n. 1615 dell’11.07.2000.
I Principi contabili n. 1 e n. 2 del 18 novembre 2008 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, interpretano alcuni contenuti del parere di regolarità contabile anche sotto il profilo organizzativo interno. Molte indicazioni sono tutt’ora valide poiché non sono state disciplinate dai nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
Si evidenziano alcuni punti particolarmente significativi:
– Principio n.2, punto n.65 “I provvedimenti che comportano aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del conto economico o del conto del patrimonio, dell’esercizio in corso e di quelli successivi….”
– Principio n.1, punto n.39, “.. Si evidenzia… la responsabilità diretta del responsabile del servizio nell’indicare nella determinazione di impegno di spesa tutti gli elementi necessari ad una corretta quantificazione delle spese, non solo nell’esercizio considerato ma anche in quelli successivi e la responsabilità di verifica e di controllo della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 200 del Tuel, deve indicare se il bilancio pluriennale dà copertura finanziaria ai maggiori oneri determinati dall’intervento o se è necessario procedere ad una variazione di bilancio pluriennale.
È necessario assicurare la coerenza e la conciliazione finanziaria fra previsioni pluriennali e programma triennale dei lavori pubblici e programmazione triennale del fabbisogno del personale.”
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (riforma dei controlli), la sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche n. 51 del 5 giugno 2013 evidenzia il ruolo centrale e la responsabilità del responsabile di ragioneria nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente che estende l’analisi ai riflessi indiretti e futuri, pur tuttavia sempre nell’ambito tipico delle attività ragionieristiche.
Determinazione dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
Visto il quadro normativo succitato, per riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente si intende se la delibera o la determina:
– prevedono una spesa nell’esercizio in corso – riflesso diretto ed immediato sulla situazione finanziaria (impegno di spesa e pagamento nel conto del bilancio), economica (costo/onere) e patrimoniale (debito e cassa);
– prevedono una spesa negli esercizi successivi – riflesso diretto, ma posticipato sulla situazione finanziaria economica e patrimoniale;- prevedono che vi sia una spesa quantificabile da ulteriori e conseguenti atti amministrativi – riflesso indiretto sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale;- prevedono la disponibilità o l’utilizzo di beni strumentali in proprietà o in possesso dell’Ente (riflesso diretto sulla situazione economico-patrimoniale, in termini di ridistribuzione dei beni in relazione ai servizi pubblici effettuati);- prevedono garanzie, fideiussioni o la disponibilità o l’utilizzo di beni strumentali in proprietà di società partecipate dall’Ente o da altri soggetti strumentali dell’Ente (riflesso indiretto sulla situazione economico-patrimoniale).- indicano un rischio aggiuntivo ovvero l’aggravarsi di un rischio che potrebbe comportare un onere futuro e per il quale occorre prevedere un fondo rischi o passività potenziali.
– evidenziano squilibri della gestione dell’Ente o dei propri soggetti partecipati o controllati.
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