Misure correttive richieste dalla Corte dei conti e inottemperanza dell’ente locale. Conseguenze

In presenza di misure correttive imposte dai giudici contabili, in sede di verifica dei conti degli enti locali, in caso di inadempienza da parte dell’ente locale si attiva un particolare iter così come scansionato dalla Corte dei conti qui di seguito dettagliato.

2 Novembre 2021
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In presenza di misure correttive imposte dai giudici contabili, in sede di verifica dei conti degli enti locali, in caso di inadempienza da parte dell’ente locale si attiva un particolare iter così come scansionato dalla Corte dei conti per l’Abruzzo (deliberazione n.335/2021) qui di seguito dettagliato.

Il caso

Un ente locale, oggetto di ripresa di diverse irregolarità, è stato ammonito dal Collegio contabile a modificare i propri conti al fine di rendere in prospettiva l’equilibrio finanziario dei propri conti. In ragione delle consultazioni elettorali, la precedente e la nuova amministrazione non hanno ottemperato, dichiarando il Sindaco neo eletto di aver portato all’attenzione del Consiglio comunale le modifiche imposte dal Collegio contabile, ma ha chiesto maggior tempo per verificare anche in prospettiva le misure richieste, anche a fronte dell’impatto da esso nascente.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Collegio contabile abruzzese ha indicato la procedura prevista dal Tuel a seguito delle attività intestate alla magistratura contabile, nonché le conseguenze operative in caso di mancato adempimento da parte dell’ente locale alle misure correttive richieste.

Il procedimento

Precisa il Collegio contabile che, la procedura di controllo cautelare per il c.d. blocco della spesa prevista dall’art. 148-bis Tuel si articola in due fasi.

Inizialmente, ove la Sezione regionale di controllo territorialmente competente accerti uno squilibrio di bilancio, fissa un termine per l’adozione delle misure correttive necessarie. Infatti, ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, Tuel «l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio».

Successivamente, allo scadere dei 60 giorni, la Magistratura contabile deve effettuare un secondo accertamento concernente: a) l’esistenza di misure correttive b) la loro idoneità ad assorbire lo squilibrio rilevato. L’effetto legale di tale accertamento può essere la “preclusione” dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria. Infatti, sempre l’art. 148-bis, comma 3, Tuel stabilisce che i provvedimenti adottati dall’ente locale interessato dalla prima pronuncia «sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Pertanto, qualora la Corte, con una seconda pronuncia conseguente alla prima, accertasse la mancata adozione delle misure correttive, ovvero rilevasse la permanenza della precarietà degli equilibri di bilancio, la legge dispone la preclusione dei programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, ovvero il c.d. “blocco della spesa” diversa da quella obbligatoria.

Infatti, la Corte dei conti è chiamata a verificare la conformità delle scritture contabili alla clausola generale dell’equilibrio e ai parametri interposti di quest’ultima, ovvero le norme che presiedono la “produzione” della decisione di bilancio: la violazione delle norme e dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011, nonché delle norme del Tuel in materia di bilancio, «non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall’art. 81 Cost. La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario […], nel biennio successivo e nel lungo periodo di rientro dai disavanzi pregressi.» (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Il blocco della spesa

Nel caso di specie, in considerazione delle criticità rilevate (mancata contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità, erronea rilevazione della copertura del disavanzo da ripianare ai sensi dell’art.118 del Tuel ed altre irregolarità) la Sezione ritiene che debbano essere, sin da subito, attivati, nel tentativo di preservare la continuità gestionale del Comune, i rimedi previsti dall’art. 148-bis del Tuel, precludendo l’attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e, comunque, pro quota parte, l’attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spesa non obbligatoria. Si rammenta, in proposito, che non può essere bloccata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili:

– la spesa vincolata, ovvero la spesa obbligatoria, la cui nozione è sinteticamente declinata dalla normativa sull’esercizio provvisorio, nei casi di evidenziazione di un disavanzo presunto (cfr. Principio applicato contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 8.3. e 8.4.). Secondo tale normativa, in tale ipotesi, nonostante le limitazioni di spesa, è fatta salvo: i) il pagamento di residui passivi, ii) l’assolvimento di obbligazioni contrattualmente già assunte, nonché derivanti direttamente da specifiche disposizioni di legge o da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; iii) il finanziamento di operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

– i programmi che mirano, comunque, a garantire l’uguaglianza dei livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117, comma 2, lett. m, della Costituzione, nei limiti di quanto finanziato con risorse derivate e all’uopo destinate da leggi dello Stato.

Si ribadisce che il carattere obbligatorio di nuova spesa deve essere comunque dimostrato, anche laddove questo derivi dalla sua imprescindibile connessione con prestazioni di carattere necessario o obbligatorio.

 

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