Misure correttive e blocco dei programmi di spesa

Le disposizioni del testo unico degli enti locali all’art.148-bis prevedono la possibilità, da parte dei giudici contabili, di bloccare la spesa degli enti locali. La Corte dei conti ne definisce i contenuti.

24 Maggio 2021
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Le disposizioni del testo unico degli enti locali all’art.148-bis prevedono la possibilità, da parte dei giudici contabili, di bloccare la spesa degli enti locali. La Corte dei conti per la Calabria (deliberazione n.76/2021) ne definisce i contenuti.

Le disposizioni del TUEL

L’art. 148-bis TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d. l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l’ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Le indicazioni del Collegio contabile

A dire dei magistrati contabili calabresi, il blocco dei programmi di spesa non richiede l’accertamento di squilibri strutturali, ma può essere adottata in presenza di squilibri autonomamente recuperabili o di “gravi irregolarità” nella programmazione, nella gestione o nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione, con lo scopo di “conformare”, con effetti vincolanti, l’attività dell’ente in modo che sia indotto ad autocorreggere le criticità rilevate.

In merito al blocco dei programmi di spesa, un orientamento reputava che l’effetto preclusivo posto dal legislatore dovesse intendersi in stretta correlazione con l’accertamento dell’inesistenza della fonte di copertura ovvero della sua sostenibilità, anche in un’ottica prospettica. Pertanto, si consideravano potenzialmente inefficaci le pronunce preclusive generiche, prive di indicazione dei programmi di spesa coinvolti o della causa della assenza di (previa) copertura.

Le SS. RR. in speciale composizione, con la sentenza n. 5/2019, sono intervenute in tema ed hanno ritenuto che la locuzione “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria” esprimesse piuttosto la necessità di individuare la sfera di spesa incisa dal blocco che, a dire del Collegio contabile, ben poteva essere individuata per tutte quelle spese non considerate obbligatorie. La scelta di determinare il blocco sulla spesa non obbligatoria è scaturita dalla considerazione che non è possibile determinare l’interdizione della spesa obbligatoria proprio per le finalità cui risponde. Secondo la Consulta, resta fermo l’obbligo per l’Ente di adottare senza indugio le misure di riequilibrio in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell’amministrazione, nel rispetto del principio di priorità dell’impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate in scadenza o scadute.

La decisione dei magistrati contabili di attivare il citato strumento risponde alla necessità di prevenire, con efficacia diretta, pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali.

Qualora, invece, gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi”, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva – soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali – possono comportare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente.

I destinatari

In presenza di specifiche pronunce di accertamento della Sezione di controllo in ordine all’eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

In altri termini, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell’ordinamento giuridico.

Infine, rientrando le pronunce della Corte dei conti nella categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione deve essere informato il Consiglio comunale.

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