Le finalità sono di aumentare significativamente il numero degli assistenti sociali in servizio operativo per supportare le fasce sociali più deboli nei municipi e negli ambiti territoriali ottimali che aggregano le comunità di più ridotte dimensioni. Le assunzioni devono essere effettuate esclusivamente per potenziare i servizi sociali e quelli previsti dalle norme per il contrasto alle povertà (Dlgs n. 147/2017): quindi per il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, il sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, l’assistenza domiciliare socio assistenziale e i servizi di prossimità, il sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare, la mediazione culturale eil pronto intervento sociale.
Queste risorse aggiuntive sono quantificate in 40mila euro all’anno per ogni assunzione di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato per raggiungere i 5mila abitanti per ognuna di queste figure; per raggiungere il rapporto di una ogni 4mila viene quantificato in 20mila euro all’anno.
Tutti i Comuni singoli e associati dovranno trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno un report al ministero del Lavoro, che provvederà alla ripartizione dei 180 milioni annui stanziati a questo fine. Nella ripartizione degli anni successivi al 2021 viene garantita una priorità ai Comuni che abbiano ricevuto i primi aiuti quest’anno. La loro concreta erogazione sarà effettuata entro il 30 giugno. Le modalità operative saranno dettate con un decreto ministeriale, che fisserà anche le regole per la ripartizione dei fondi fra Comuni associati e quelli che hanno vincoli o divieti nelle assunzioni, quali ad esempio gli enti dissestati o in predissesto.
Un’altra apertura assai importante arriva dal comma 801. Tutti i Comuni, per raggiungere le finalità di incremento del numero di assistenti sociali, possono dare corso a queste assunzioni nel rispetto del pareggio di bilancio e in deroga ai tetti di spesa per le assunzioni flessibili, al vincolo per cui la spesa del personale non deve superare l’analoga voce della media del triennio 2011/2013 e sterilizzando le somme così trasferite rispetto al calcolo sia della spesa del personale sia delle entrate correnti ai fini del calcolo dei limiti assunzionali fissati dall’articolo 33 del Dl 34/2019.
Viene infine previsto che si possa dare corso fino a tutto il 2023 alla stabilizzazioni degli assistenti sociali che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato almeno tre anni di anzianità a tempo determinato senza essere stati assunti con concorso pubblico o come collaboratori coordinati e continuativi.
Queste stabilizzazioni potranno essere effettuate con concorsi riservati, che possono essere realizzati anche a livello regionale, nel tetto del 50 per cento dei posti disponibili.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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