IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, il quale dispone, per gli enti territoriali che
partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo
complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di
stabilita' interno di cui agli articoli 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
Visto l'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del
2011, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la
semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite le modalita' della sperimentazione di cui all'art. 36, comma
1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011,
ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con
la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
maggio 2012 concernente «Individuazione delle amministrazioni che
partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2013 concernente «Individuazione delle amministrazioni che
partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 dicembre 2011, il quale prevede che, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono
esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che
non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13
luglio 2012 che ha escluso dalla sperimentazione i comuni di Torino,
Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo;
Vista l'art. 4 della legge 10 agosto 2012, n. 45, della Regione
siciliana, che ha sospeso gli effetti delle disposizioni in materia
di sperimentazione dell'armonizzazione del bilancio, nelle more
dell'adozione delle procedure di attuazione statutaria previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Viste le delibere di giunta concernenti la rinuncia a proseguire la
sperimentazione nel 2013 dei comuni di Ascoli Piceno, Bari,
Cossignano, Firenze, Lodi, Manfredonia, Piazza Armerina, Poggio
Mirteto, Portici, Sassuolo, Satriano, Scanzano Jonico, Trani,
Vogogna;
Visto l'art. 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre
2011, n. 183, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che, ai fini della
determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, per
l'anno 2013, le province ed i comuni con popolazione superiore a
1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata
negli anni 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati di conto
consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del
medesimo comma;
Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai
fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica,
prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi,
un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al
valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui
al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai
sensi del quale gli enti locali che risultano collocati nella classe
virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un
saldo obiettivo pari a zero;
Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14
maggio 2013, n. 41930, concernente gli obiettivi programmatici del
Patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015, per le
province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,
emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, volto a definire il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi
dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalita' di
trasmissione;
Visto l'art. 1, commi 448 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, disciplina il patto di stabilita' interno delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere, al fine di dare
attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20, comma 3-bis,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come inserito dall'art. 1,
comma 429, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare,
nell'esercizio 2013, la riduzione degli obiettivi degli enti che
partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del 26 settembre
2013 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Criterio di riparto
1. Per l'anno 2013, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni
di euro dell'obiettivo del patto di stabilita' interno tra regioni,
province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in
proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto
ai predetti comparti con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al
comma 1 e' attribuito per 8 milioni di euro alle regioni, per 3
milioni di euro alle province e per 9 milioni di euro ai comuni.
Art. 2
Incremento dell'obiettivo delle Regioni
1. Per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilita' interno,
in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile,
determinati ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, delle Regioni che partecipano alla
sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel
seguente elen co:
Regioni Importo in euro
1) Basilicata 400.000
2) Campania 1.800.000
3) Lazio 2.300.000
4) Lombardia 3.500.000
---------
8.000.000
Art. 3
Riduzione dell'obiettivo delle province
1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto,
sono ripartite fra le province di cui al comma 1 del medesimo
articolo, per meta' in quota fissa, per meta' in proporzione
all'obiettivo del patto di stabilita' interno.
2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di
ciascuna provincia e' ridotto dell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato
nel seguente elenco:
Provincia Importo in euro
1) Biella 154.410
2) Bologna 259.428
3) Brescia 292.114
4) Caserta 201.863
5) Catania 183.049
6) Firenze 286.253
7) Genova 254.799
8) Pescara 151.595
9) Potenza 182.016
10) Roma 634.715
11) Savona 175.569
12) Treviso 224.189
---------
3.000.000
Art. 4
Riduzione dell'obiettivo dei comuni
1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto,
sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo i
seguenti criteri:
a) il 50% viene distribuito in proporzione al concorso relativo
di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al totale
degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento e' definito
in termini di saldo obiettivo di competenza mista. Gli enti con un
contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo per
la suddetta cifra;
b) il restante 50% viene assegnato in relazione all'onere
relativo che ciascun comune sostiene rispetto al totale degli enti
sperimentatori. L'onere e' valutato in base ad un peso posto pari a 5
per i comuni con meno di 25mila abitanti, 6 per quelli fino a 50mila,
7 per quelli fino a 100mila e 8 per quelli maggiori di 100mila
abitanti;
c) il contributo che deriva dalle lettere a) e b) non puo'
superare per ciascun ente l'8% del saldo obiettivo di competenza
mista. L'eccedenza rispetto al tetto dell'8% e' ripartita in base al
criterio di cui alla lettera b).
2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di
ciascun comune e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione
dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente
elenco:
COMUNE Importo in euro
1) Alba 136.619
2) Andora 101.743
3) Avezzano 128.374
4) Barlassina 29.398
5) Biella 141.808
6) Bisceglie 148.987
7) Bologna 665.887
8) Bossolasco 0
9) Brembate di Sopra 104.416
10) Brescia 392.195
11) Bronte 106.981
12) Budrio 101.935
13) Cagliari 391.946
14) Cattolica 119.774
15) Faggiano 20.901
16) Falconara Marittima 140.928
17) Fermo 143.162
18) Frascati 123.380
19) Genova 665.887
20) Giussano 96.616
21) Grottaferrata 106.229
22) Guglionesi 27.150
23) Iglesias 133.929
24) Lecce 242.179
25) Livorno 276.971
26) Magenta 116.727
27) Mandello del Lario 63.274
28) Matera 156.636
29) Milano 665.887
30) Modena 378.309
31) Morgongiori 0
32) Pavia 213.411
33) Perugia 280.141
34) Pescara 251.525
35) Pizzo 57.667
36) Potenza 200.632
37) Prato 262.659
38) Reggio Emilia 272.151
39) San Zenone degli Ezzelini 17.527
40) Sanluri 67.257
41) Sant’Angelo Le Fratte 10.945
42) Sorbolo 47.622
43) Sortino 60.747
44) Susegana 45.925
45) Trasacco 13.189
46) Treviso 193.950
47) Venezia 665.887
48) Vicenza 232.767
49) Viterbo 177.769
---------
9.000.000
Art. 5
Esclusione dal sistema premiale
1. Gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che sono, pertanto,
esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, non
beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto.
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