di Ilaria Accardi
L’applicazione di «coefficienti moltiplicatori» alla tariffa del canone unico patrimoniale per le occupazioni delle aree e degli spazi destinati a mercati deve sempre rispettare i limiti stabiliti dalle norme che stabiliscono le modalità di determinazione degli importi dovuti. Lo precisa la risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022 con la quale il Dipartimento delle finanze chiarisce alcuni aspetti del calcolo del canone sulle aree mercatali previsto dall’art. 1, comma 837 della legge n. 160/2019 accanto al «canone unico» disciplinato dai commi 816 e seguenti della stessa legge che colpisce l’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e la diffusione di messaggi pubblicitari, in sostituzione della Tosap e della Cosap.
Il canone sulle aree mercatali sostituisce anche i prelievi sui rifiuti (Tari). Le perplessità sono nate dal fatto che alcuni comuni prevedono che il canone sia determinato applicando alcuni «coefficienti moltiplicatori» delle tariffe connessi al «valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione» o al «presunto sacrificio economico imposto alla collettività», determinando in tal modo un probabile aumento del carico tributario per un settore che è in crisi anche a causa della pandemia in atto. Nella risoluzione si precisa, innanzitutto, che l’art. 1, comma 817, della legge di bilancio per il 2021 dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe che deve tener conto dei principi generali regolatori del canone (durata, tipologia, superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e zona del territorio). Il comma 843 stabilisce le tariffe giornaliere devono essere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25%; per le occupazioni nei mercati con carattere ricorrente e cadenza settimanale è applicata «una riduzione dal 30 al 40%».
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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