Meno compiti e meno controlli per i tesorieri comunali

il sole24ore
20 Marzo 2020
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di Marianna Travaglino e Gennaro Cascone

COSA CAMBIA CON IL DECRETO FISCALE 2019
Il servizio di tesoreria comunale fi no all’entrata in vigore del cd. «decreto fiscale», dl n. 124/2019 (articolo 57, comma 2-quater), ha avuto come principale strumento di controllo il bilancio di previsione fi nanziario dell’ente (e le sue variazioni). Esso costituiva il limite entro il quale si dovevano e si potevano eseguire i pagamenti e le riscossioni nell’ambito di ciascun stanziamento di cassa, rispettando, in tal modo, la sua natura autorizzatoria. A tal fine, onde consentire i controlli di tesoreria in aggiunta a quelli contabili di ragioneria, gli enti inviavano al proprio tesoriere, alla data del primo gennaio di ciascun esercizio finanziario, il bilancio di previsione, oppure l’elenco dei residui presunti e gli stanziamenti di competenza, qualora si trovassero in esercizio o gestione provvisoria, nonché tutte le variazioni di bilancio adottate. Con l’entrata in vigore della suddetta novella normativa, si è assistito finalmente a un alleggerimento del monitoraggio di tesoreria, in quanto il legislatore ha eliminato i meccanicistici e vetusti controlli effettuati dal tesoriere comunale sui bilanci, abrogando, conseguentemente, i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del Testo unico sugli enti locali, dove al comma 1 si disponeva che i pagamenti potevano avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa e che l’ente, a tal fine, doveva trasmettere al proprio tesoriere il bilancio di previsione approvato e tutte le deliberazioni di variazione e di prelevamento, e, al comma 3 si disponeva che i mandati in conto residui non potevano essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma. Collateralmente, la norma ha abrogato il comma 2 dell’articolo 226 del Tuel, il quale disciplinava le modalità di redazione e di presentazione del conto del tesoriere. Nell’operazione di restyling poc’anzi descritta, il decreto fiscale ha, però, tralasciato l’abrogazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 163 e del comma 9-bis dell’articolo 175, del Tuel, che trattano di analoga tematica e che, per omogeneità di trattamento andavano parimenti cassati. La parziale riforma è intervenuta, segnatamente, attraverso un alleggerimento dei compiti e dei controlli del tesoriere, nel senso che, questi, non ricevendo più il bilancio e le variazioni, ha ottenuto una riduzione degli obblighi di controllo, con consequenziale riduzione dei costi e delle responsabilità. Alla luce del nuovo modus operandi, il tesoriere dovrà gestire esclusivamente la cassa e, conseguentemente, il suo conto consuntivo non riporterà più lo stanziamento dei residui attivi/ passivi al primo gennaio, le previsioni defi nitive di competenza e le previsioni defi nitive di cassa, ma riporterà solo il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati senza alcuna distinzione tra il riscosso/pagato in conto competenza e in conto residui. La riforma è stata dettata dalla difficoltà e dai costi, sempre crescenti, che le banche devono sostenere per aggiornare i propri software gestionali per adeguarli a quelli dei comuni, dalla minima remunerazione per il servizio reso e dalle difficoltà da fronteggiare nei casi di mancata restituzione della anticipazione di tesoreria; quindi, a mo’ di spot si potrebbe dire: «meno responsabilità nei controlli = meno uomini impiegati = meno costi da sostenere». Tra l’altro non va dimenticato che, nelle intenzioni di semplifi cazione della riforma dei controlli del tesoriere, ci sono tra le altre motivazioni anche il rafforzamento dei controlli interni ed esterni e l’implementazione della piattaforma della Bdap (Banca dati amministrazioni pubbliche), della Piattaforma crediti commerciali (Pcc) e del Siope +. Se si ipotizza un legame intimo e biunivoco tra la Bdap ed il Siope + che consente l’acquisizione immediata da parte di quest’ultimo dei bilanci di previsione e degli stanziamenti di cassa attraverso la Bdap, si potrebbe assistere ad una situazione nella quale un ente ritardatario o inadempiente rispetto alla trasmissione del bilancio alla Bdap sarebbe impossibilitato a riscuotere e a pagare fino all’adempimento. Infine, non ci si può esimere dal segnalare che vi sono tanti altri interrogativi, la cui soluzione, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione Arconet nella riunione del 15 gennaio 2020, necessita di una revisione della complessa disciplina della tesoreria comunale e dei principi contabili applicati, oltre che dell’allegato 17 del decreto legislativo n.118/2011.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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