di Maurizio Lucca
Tutte le misure della legge di Bilancio in materia di personale, investimenti e immobili
Le novità hanno effetto sugli equilibri contabili degli enti
La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) presenta una molteplicità di norme che favoriscono lo sviluppo di strumenti innovativi e di investimento, potenziando e assistendo la provvista di risorse umane, nei settori strategici della polizia locale e del sistema dei servizi sociali comunali, con contributi in relazione al fabbisogno occupazionale con lo scopo di garantire standard uniformi di unità/popolazione sull’intero territorio nazionale. Inoltre, in ambito della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse fi nanziarie disponibili in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è possibile avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l’assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a profi li professionali con competenze fi nalizzate a garantire la defi nizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale. Sempre nel corrente anno 2021, in deroga ai precedenti limiti dell’anno 2019, è possibile per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profi li professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego secondo modalità defi nite dalle norme. Si comprende che l’intera misura fi nanziaria, oltre a confermare l’incremento di risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per le perdite (di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), risponde inevitabilmente all’emergenza del Covid-19, con piena facoltà di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni edilizie. In questa visione prospettica, per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso di proprietà degli enti, è possibile defi nire «Piani di sviluppo» per il fi nanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualifi cazione e all’infrastrutturazione (con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2021, di 72 milioni di euro per l’anno 2022 e di 147 milioni di euro per l’anno 2023), nonché per l’attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico, anche di iniziative di partenariato pubblico-privato, con evidenti rifl essi positivi sui bilanci, oltre che sull’intera economia del territorio. Accanto alla possibilità di acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a fi nalità istituzionali, la legge di Bilancio 2021 consente ai comuni e agli altri enti pubblici territoriali, anche al fi ne di fronteggiare l’emergenza abitativa, di procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell’ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito, e ad evitare contestazioni sulla determinazione del quantum, la congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle entrate. È previsto, altresì, un apposito «fondo ai comuni marginali» al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica per l’anno 202, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria per una serie di attività che sono state colpite dal lockdown, quali ad esempio gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affi ttacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi, strutture espositive nell’ambito di eventi fi eristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, night club e simili. È stata anche rivista la tariffazione forfettaria per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e di altri servizi a rete. Il perimetro degli interventi delineati, seppure nella loro parzialità della manovra di bilancio 2021, espone i revisori ad un’accorta analisi dei dati forniti poiché ogni misura ha effetti diretti sul bilancio e sui suoi equilibri, riportati nelle scritture contabili, per una corretta rappresentazione fi nanziaria e dei conti, strumento utile e indefettibile di ogni sana programmazione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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