Manovra 2020 – Replica dell’anticipazione di liquidità per smaltimento dei debiti da rimborsare nell’anno

Al fine di accelerare i tempi medi di pagamento e smaltire i debiti pregressi da parte degli enti territoriali, la legge di bilancio 2020 replica l’anticipazione di liquidità da restituire nell’anno.

10 Gennaio 2020
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Al fine di accelerare i tempi medi di pagamento e smaltire i debiti pregressi da parte degli enti territoriali, la legge di bilancio 2020 replica l’anticipazione di liquidità da restituire nell’anno (istituita con la legge di bilancio 2019 all’articolo 1, commi 849-872) e, allo stesso tempo non solo annulla la sanzione del raddoppio dell’accantonamento del fondo crediti commerciali, ma rinvia all’anno 2021 la verifica dello smaltimento dello stock residuo dei debiti e dei tempi medi di pagamento.

Le normativa della legge di bilancio 2020

Anche per l’anno 2020 è previsto che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. SI ricorda come l’anticipazione di liquidità potrà essere utilizzata anche per il pagamento di debiti fuori bilancio purché già formalmente riconosciuti dal consiglio comunale. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

L’importo massimo ottenibile è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La convenienza per gli anti locali che si troverebbero in anticipazione di tesoreria sta nel tasso di interesse molto basso praticato rispetto a quello stabilito dal tesoriere, accantonando in tal modo meno risorse per interessi passivi. Nessuna convenienza, invece, in caso di enti locali che non prevedono di fare ricorso ad anticipazione di liquidità. In quest’ultimo caso, infatti, a differenza della legge di bilancio 2019 che aveva disposto che gli enti locali che presentassero un debito al 31/12 e che non avessero prese tanto domanda per tali anticipazioni, in presenza di una mancata riduzione dello stock dei debiti e/o di tempi medi di pagamento verso i propri fornitori superiori ai 30 giorni, avrebbero avuto raddoppiata la sanzione di accantonamento delle risorse finanziarie per la costituzione del fondo crediti commerciali con percentuali di accantonamento maggiori in ragione della più alta distanza dei giorni intercorrenti tra pagamenti effettuati verso i propri fornitori rispetto al limite massimo di 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura.

La contabilizzazione

Si ricorda come la Commissione Arconet nella riunione del 20 febbraio 2019 avesse individuato la corretta contabilizzazione, tenuto conto che dette anticipazione sono in ogni caso rimborsate nello stesso anno di acquisizione. In questo caso la rappresentazione contabile avviene mediante imputazione, dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso, nel medesimo esercizio.

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