Ritardo trasmissione certificati
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 18 maggio n.78 rileva una serie di criticità sui rendiconti.
La prima criticità è rappresentata dalla loro approvazione in ritardo, nonostante il termine perentorio stabilito dagli articoli 151 e 227 del D.Lgs. n.267/2000 che prevedono l’approvazione entro il termine del 30 aprile. Sul punto evidenzia il Collegio contabile come, la mancata approvazione del rendiconto nei termini stabiliti dalla legge può comportare l’avvio di una procedura che può condurre allo scioglimento del Consiglio comunale (art.227, co.2-bis, del D.Lgs. n.267/2000) e, inoltre, l’art.243, co. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che gli enti che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione, sino al relativo adempimento, sono sottoposti ai controlli normalmente previsti dalla legge per gli enti che precipitano nello stato di deficitarietà strutturale. La tardiva approvazione del rendiconto ha comportato, quindi, la temporanea equiparazione del Comune agli enti strutturalmente deficitari.
La seconda criticità è stata la tardiva trasmissione dei certificati dei rendiconti da parte dell’organo di revisione contabile, La mancata trasmissione del certificato comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. Anche in questo caso, l’art.243, co. 6, del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto della gestione nei termini assegnati sono sottoposti provvisoriamente ai medesimi controlli previsti per gli enti che versano in condizioni di deficitarietà strutturale. In merito alle conseguenze evidenziate dal Collegio contabile, precisa il Comune come lo stesso non abbia subito alcun ritardo nell’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell’Interno, nonostante il ritardo evidenziato e la trasmissione avvenuta solo dopo la contestazione della Corte sul relativo inadempimento. Secondo il Collegio contabile questa affermazione risulta sorprendente e, se confermata, attesterebbe un grave inadempimento da parte del competente Ministero. La tardiva trasmissione del certificato del rendiconto ha, comunque, certamente comportato una lunga equiparazione del Comune agli enti strutturalmente deficitari.
La terza criticità è rappresentata dalla tardiva trasmissione della relazione dei revisori dei conti che rappresenta un elemento indispensabile per l’esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo, delle funzioni di controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali previste dalla legge. Sul punto l’ente ha evidenziato che non è a lui addebitabile la compilazione ed il tardivo invio dei questionari ai rendiconti, tramite Siquel. Fermo restando che l’amministrazione, manifestando un profondo disinteresse, non è mai stata presente, pur essendo stata regolarmente convocata, nelle adunanze pubbliche finora svolte, il Collegio contabile osserva che l’ente non ha, in ogni caso, dimostrato di aver trasmesso al Revisore i dati necessari per la compilazione dei questionari in argomento e che non risulta alcuna azione di sollecito nei confronti dello stesso per l’espletamento degli adempimenti di legge. Si rammenta che l’art.235, co.2, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che il Revisore è revocabile “per inadempienza”.
Indebitamento da mutui
Altra criticità evidenziata dal Collegio contabile di controllo riguarda la consistenza dei mutui contratti nonostante la piccola dimensione del Comune, tale da comportare l’assorbimento di una quota rilevante della liquidità acquisita dall’ente e, inoltre, un forte irrigidimento del bilancio. L’incidenza percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art.204 del D.Lgs. n.267/2000) risulta, infatti, molto elevata, negli ultimi anni in costante crescita e molto vicina (nel 2016 era pari al 9,23%) al limite massimo consentito dalla legge (10%).
Il Comune ha, tuttavia, comunicato che al fine di rendere meno impattante sui bilanci i mutui contratti, ha proceduto a rinegoziare parte dei mutui concessi, prolungando la durata degli stessi. Anche in questo caso i magistrati contabili entrano nel merito dell’allungamento del periodo di ammortamento di un mutuo, il quale comporta generalmente lo scollamento tra la durata tecnica dell’investimento finanziato con il mutuo e la durata del corrispondente indebitamento e lo spostamento al futuro di oneri senza più alcuna corrispondenza con l’utilità dell’investimento finanziato. La corrispondenza tra periodo di ammortamento dell’indebitamento e periodo di utilità dell’investimento finanziato è infatti essenziale ai fini del mantenimento dell’equilibrio patrimoniale. Un eccessivo allungamento del periodo di ammortamento, nella misura in cui è rivolto esclusivamente o principalmente, come spesso avviene, a far quadrare il bilancio e a recuperare liquidità in virtù della riduzione annua della corrispondente spesa, determina una gestione della passività ormai scollegata dall’investimento originario. Evidenzia iL Collegio contabile pugliese come, in conformità alla consolidata giurisprudenza, le operazioni di rinegoziazione dei mutui, anche nelle ipotesi consentite dalla legge, devono essere sempre valutate attentamente in quanto:
- le stesse normalmente comportano, per effetto dell’allungamento del periodo di ammortamento, pur in presenza di una immediata riduzione annua della quota di capitale da restituire e degli oneri finanziari da sostenere, un aumento della spesa complessiva per gli interessi;
- Ulteriore effetto negativo è quello di ridurre la futura capacità dell’ente di assumere nuovi mutui a causa dell’aumento della durata dei debiti già esistenti;
- Esso infine comporta un maggiore irrigidimento dei bilanci futuri e, lo scollamento tra la durata tecnica dell’investimento finanziato con il mutuo e la durata del corrispondente indebitamento e lo spostamento al futuro di oneri senza più alcuna corrispondenza con l’utilità dell’investimento finanziato.
In conclusione, la scelta di procedere alla rinegoziazione deve, pertanto, considerare non solo i vantaggi immediati ma anche gli effetti a lungo termine. Una operazione di rinegoziazione che non tiene conto degli aspetti evidenziati o che presenta le conseguenze negative evidenziate, anche se astrattamente rispettosa della normativa, può risultare censurabile laddove non conforme ad una sana gestione. In altre parole, le operazioni di rinegoziazione dei mutui devono essere valutate non solo sotto il profilo meramente finanziario ma, in ossequio ai principi di sana gestione, devono essere assoggettate ad una più complessiva valutazione che tenga conto, soprattutto, delle conseguenze derivanti dall’allungamento del periodo di tempo interessato dal debito che vincola la futura attività dell’ente e che pone, a carico delle generazioni future, oneri per attività che potrebbero aver già esaurito i loro benefici.
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