Mancata ricognizione ordinaria delle partecipazioni. La responsabilità va estesa anche al responsabile amministrativo

La mancata adozione della deliberazione di Consiglio comunale sulla ricognizione delle partecipazioni societarie, ha visto condannati il Sindaco e la Giunta comunale, mentre risultava non colpevole, per il giudice monocratico, il responsabile dei servizi Istituzionali in qualità di responsabile del procedimento.

12 Aprile 2022
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La mancata adozione della deliberazione di Consiglio comunale sulla ricognizione delle partecipazioni societarie, ha visto condannati il Sindaco e la Giunta comunale, mentre risultava non colpevole, per il giudice monocratico, il responsabile dei servizi Istituzionali in qualità di responsabile del procedimento. Avverso la decisione ha proposto appello al Collegio contabile la Procura rilevando la colpevole inerzia del responsabile del procedimento che, pur avendo predisposto la ricognizione non si adoperava per la conclusione del procedimento. La doglianza della Procura è stata accolta dalla Corte dei conti delle Marche (sentenza n.26/2022) con relativa condanna anche del responsabile del procedimento amministrativo.

La vicenda

La sezione di controllo, dopo aver richiesto ad un ente locale la deliberazione di Consiglio comunale sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni relativa all’anno 2019, ai sensi dell’art.20 del decreto legislativo n.175 del 2016, forniva all’ente locale il termine di inoltro in dieci giorni. Il Consiglio comunale, a seguito della predisposizione della deliberazione da parte del responsabile finanziario dell’ente locale, veniva inviata nel termine indicato la deliberazione di Consiglio comunale con un ritardo superiore ai 2 anni rispetto alla scadenza. Il giudice monocratico adito dalla Procura irrogava la sanzione amministrativa pari a complessivi 5.000 euro al Sindaco in misura prevalente e ai componenti la Giunta comunale in misura ridotta. Questi ultimi chiedevano l’applicazione della sanzione ridotta che veniva successivamente accettata e pagata. Avverso la decisione del giudice monocratico di tenere indenne il responsabile del procedimento, è stato presentato ricorso al Collegio contabile. A dire della Procura, infatti, la responsabilità non poteva essere elisa per il responsabile amministrativo in quanto, pur avendo predisposto in tempo utile la proposta di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, non portava a termine il procedimento, disinteressandosi del successivo invio al Consiglio comunale per l’approvazione.

La decisione del Collegio contabile

Per il Collegio contabile l’opposizione della Procura è fondata. La cogenza degli obblighi intestati all’amministrazione, per la ricognizione annuale delle proprie partecipate, è stata affiancata dal legislatore ad un articolato apparato sanzionatorio. In particolare, dell’irrogazione della sanzione pecuniaria è competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, facendo comunque espressamente salvo il danno eventualmente rilevato dalla medesima sezione in sede di giudizio di responsabilità amministrativo contabile. Infatti, è previsto che “la mancata adozione degli atti di cui commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.

Con riferimento all’organo competente all’adozione degli atti ricognitori delle partecipate, dopo qualche dubbio iniziale, ogni incertezza è venuta meno a seguito delle Linee guida in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, per cui non sussiste più alcun dubbio sul fatto che la competenza in materia appartenga al consiglio comunale.

Dopo che la Corte regione ha certificata la mancata adozione della ricognizione annuale, ossia mancata adozione del piano di revisione periodica entro i termini. Pertanto, nessun dubbio può sussistere dunque in ordine alla omessa tempestiva trasmissione alla Sezione di controllo del provvedimento di ricognizione di cui trattasi e, per quanto qui rileva, in ordine alla mancata tempestiva adozione dello stesso entro il termine legislativamente previsto.

In merito ai soggetti ai quali riferire le condotte illegittime in discorso e, conseguentemente, applicare la sanzione, il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare dall’orientamento giurisprudenziale che afferma la necessità di avere riguardo al regime delle competenze vigenti per gli enti locali, potendo essere ritenuti responsabili della violazione e, conseguentemente, assoggettati a sanzione, unicamente i soggetti che la realizzarono con le proprie azioni o omissioni. Pertanto, non vi sono dubbi sulla responsabilità del Sindaco e della Giunta comunale, in considerazione della possibilità loro riconosciuta dallo Statuto comunale di attivarsi tempestivamente per far adottare nei termini di legge la delibera di ricognizione delle partecipate comunali. In merito alla posizione del responsabile amministrativo, cui la Procura ha inteso opporsi alla sua manleva da responsabilità. In effetti, il responsabile del procedimento, dopo aver ultimata in tempi congrui l’istruttoria procedimentale di propria competenza, non avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere, tra l’altro in modo del tutto irrituale e soggettivamente indeterminato la relazione tecnica per le determinazioni del Consiglio comunale. Secondo il Collegio contabile, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto, invece, adoperarsi ulteriormente, nel senso di curare, verificare ed eventualmente sollecitare l’organo competente ad adottare tempestivamente, recependo se del caso le risultanze della relazione tecnica da lui stesso predisposta, la delibera consiliare di ricognizione e razionalizzazione delle partecipate comunali. Infatti, la relazione tecnica predisposta era priva di autonomo valore precettivo, trattandosi di un mero atto endoprocedimentale, preliminare e funzionale alla determinazione del consiglio comunale, in cui era destinata a confluire e ad essere assorbita, essendo il consiglio l’unico organo competente a pronunciarsi sulla revisione periodica delle partecipate e, dunque, sulla ricognizione e sulla razionalizzazione delle stesse. Il ruolo, infatti, del responsabile del procedimento è proprio quello di curare che questo si concluda con un provvedimento espresso. Le medesime norme gravano poi il responsabile del procedimento anche del compito di curare le attività di comunicazione, notificazione o pubblicazione una volta il provvedimento adottato.

In conclusione, anche il responsabile del procedimento è soggetto a sanzione del medesimo importo inizialmente previsto per il Sindaco.

 

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