Mancata pubblicazione nei termini della relazione di fine mandato

22 Ottobre 2020
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Il ritardo nella pubblicazione della relazione di fine mandato comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e in ragione della successiva redazione e pubblicazione avvenuta solo a seguito della comunicazione della violazione dell’obbligo di pubblicazione, la sanzione segue le previsioni che vede la responsabilità in capo ai soggetti previsti dalla normativa (responsabile finanziario o Segretario in caso di mancata redazione). Sono queste le conclusioni della Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.106/2020) che ha sanzionato il ritardo nella pubblicazione della relazione di fine mandato ed obbligato l’ente inadempiente ad attivare e comunicare alla stessa Corte entro sessanta giorni le misure adottate per il recupero della sanzione.

La legislazione di riferimento

L’articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. Si tratta di un obbligo da parte dell’ente locale nel redigere e pubblicare la relazione di fine mandato, nei termini previsti dal Legislatore, ed esso appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativo-politica degli enti locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anch’esso presidiato da specifiche sanzioni. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. La stessa relazione è certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il controllo del Collegio contabile

A seguito di verifica, i giudici contabili laziali hanno accertato la mancata pubblicazione della relazione di fine mandato di un Comune, neppure ricevuta nei termini previsti dalla legge, invitando il Comune a certificare tale situazione. Subito dopo l’invito della Corte dei conti, il responsabile dei servizi finanziari sottoscriveva la relazione unitamente al Vice sindaco, stante il decesso del Sindaco uscente, e all’Organo di revisione, per poi essere trasmessa alla Corte dei conti.

Il Collegio contabile ha evidenziato come tutti i termini previsti dal legislatore debbono essere rispettati in modo da consentire al cittadino di valutare l’operato dell’amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli. Proprio per rendere cogenti le previsioni dell’articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, pertanto, il Legislatore ha previsto al comma 6 del medesimo articolo specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente della Relazione di fine mandato. E’, infatti, previsto che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti.

Detta sanzione è di competenza dell’ente locale, il quale dovrà verificare al fine dell’applicazione della sanzione da comminare la responsabilità della mancata redazione, la quale redatta solo successivamente all’invito della Corte dei conti, comporta la sanzione al responsabile finanziario o al Segretario, a secondo dalla relativa responsabilità, che si vedranno dimezzato gli emolumenti per le successive tre mensilità.

In ragione della violazione dell’obbligo, stante la redazione e la pubblicazione oltre i termini di legge della relazione di fine mandato, l’Ente dovrà dare riscontro entro sessanta giorni, dal ricevimento della deliberazione, comunicando al Collegio contabile le misure adottate per dare attuazione alle sanzioni.

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