- se sia possibile provvedere all’erogazione dei ratei di indennità di funzione e di fine mandato ad un ex sindaco, ex art. 82 TUEL, in assenza di corrispondente stanziamento nei relativi bilanci consuntivi e di previsione;
- se, qualora l’Ente sia tenuto a riconoscere dette indennità, sia possibile nell’ambito della gestione delle spese imputare le stesse alla parte corrente del bilancio 2016, ovvero se sia necessario riconoscere, eventualmente per gli anni pregressi, un debito fuori bilancio.
La risoluzione dei sopra citati quesiti è stata resa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione 12/12/2016 n. 99.
LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI CONTABILI
Il Collegio contabile affronta la risoluzione dei due quesiti posti, in quanto dotati della necessaria genericità e rientranti nel profilo della contabilità pubblica, in modo congiunto, mentre non affronta il caso specifico relativo alla debenza o meno della stessa indennità a fronte di una precedente dichiarazione di rinuncia effettuata per iscritto dallo stesso sindaco. I quesiti posti attengono, infatti, alla formazione dell’impegno di spesa ed alla collegata corretta procedura di imputazione al bilancio dell’ente della spesa connessa al pagamento delle indennità di funzione previste per il sindaco e relative ad esercizi pregressi e, in particolare, la modalità del suo finanziamento considerato che le somme necessarie non erano state stanziate negli esercizi finanziari di competenza.
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