Contrasta con il principio contabile di cui all’
All. n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 la mancanza di formalizzazione della rateizzazione di un credito vantato dal Comune nei confronti di un privato, considerato che il punto 3.5 del predetto principio contabile espressamente prevede che “
la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell’ente, deve risultare da atti formali”: è quanto affermato dalla
Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 43/2023/PRSP, depositata lo scorso 4 aprile.
Nello specifico, la Corte ha stigmatizzato l’assenza degli estremi della determina di autorizzazione alla rateizzazione del credito.
I giudici hanno invitato il Comune, per il futuro, al rispetto del richiamato principio e, in ogni caso, a monitorare, nella fattispecie concreta, la riscossione del credito al fine di non incorrere nel rischio di insolvenza del debitore e nella conseguente emersione di un residuo attivo riferibile a un credito di difficile esazione.
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