Mancata determinazione della cassa vincolata e bassa capacità di riscossione

I giudici contabili esaminando i conti di un ente locale si sono soffermati su due criticità. Da un alto la mancata determinazione, da parte del responsabile finanziario, della giacenza di cassa vincolata e, dall’altra parte la bassa riscossione delle entrate.

5 Marzo 2021
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I giudici contabili del Veneto (deliberazione n.54/2021) esaminando i conti di un ente locale si sono soffermati su due criticità. Da un alto la mancata determinazione, da parte del responsabile finanziario, della giacenza di cassa vincolata e, dall’altra parte la bassa riscossione delle entrate.

Cassa vincolata

A fronte delle richieste avanzate è risultato che il responsabile finanziario, dell’ente soggetto a controllo, non avesse determinato nei precedenti due anni la giacenza della cassa vincolata ad inizio dell’anno. Il Collegio contabile veneto ha precisato che ciò non sarebbe una criticità qualora l’Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12 di ciascun anno considerato. Tuttavia, sul punto, la Sezione ritiene necessario ribadire ancora una volta l’importanza in termini generali, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria. Inoltre, si rammenta che l’art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.

Bassa capacità di riscossione

A seguito della verifica di una bassa riscossione delle entrate stanziate a residui, alla sofferenza in relazione alla capacità dell’Ente di realizzare la riscossione delle proprie entrate rispetto ai relativi accertamenti in c/competenza ed alla mancata riscossione delle entrate derivanti dal contrasto all’evasione tributaria in relazione all’IMU, il Collegio contabile ha richiamato l’attenzione degli organi politici e degli organi tecnici di controllo -Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale -, ognuno per la parte di competenza, sull’importanza della correttezza e congruità delle previsioni di bilancio, da stimarsi in base all’effettiva esigibilità dell’entrata secondo il principio contabile applicato della competenza cd. “potenziata” nonché sulla circostanza che il tasso di realizzazione delle entrate (derivante dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti), ossia la misura della capacità dell’ente di incassare le entrate accertate, è uno dei parametri ritenuti significativi ai fini dell’indagine sulla salute finanziaria di un ente.  A tale fine si ricorda come tutti i documenti del ciclo di bilancio (sia di rendicontazione che di previsione) devono essere improntati al rispetto del principio di veridicità che impone una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e/o economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento. Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio -che richiede anche l’enunciazione degli altri postulati di bilancio dell’attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5) – impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravalutazioni delle stesse. Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell’autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell’autonomia impositiva che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell’Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l’impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell’Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza. Inoltre, non va dimenticato, che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione. Esiste, inoltre, il principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria – riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari.

In conclusione spetta all’ente locale di attuare ogni ulteriore utile sforzo per rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate e, allo stesso tempo, richiama tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere le conseguenti azioni e venga operata la necessaria vigilanza sull’andamento del fenomeno. Per il responsabile dei servizi finanziari ed il revisore dei conti si richiamano gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL.

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