Mancata attivazione del controllo di gestione e strategico. Possibile danno erariale

7 Giugno 2019
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Particolarmente significativo è il ragionamento dei giudici contabili sulla mancata attivazione di corrette procedure dei controlli interni e, tra questi, assume particolare rilevanza la mancata attivazione del controllo di gestione e di quello strategico. Il possibile danno erariale, secondo i giudici contabili, discenderebbe anche dalla grave crisi finanziaria attraversata dall’ente tanto da attivare la procedura di riequilibrio finanziario e del successivo dissesto. Queste sono le considerazioni elaborate dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana,  nella deliberazione 4 giugno 2019 n.116.

La verifica dei controlli interni

Come previsto dall’attuale normativa i Comuni hanno l’obbligo di trasmettere annualmente alla Sezione di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato, sulla base di apposite linee guida, che a livello nazionale vengono deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. A seguito delle verifiche effettuate dal magistrato istruttore sono emerse una serie di criticità giudicate significative. Nel caso in esame si tratta di un comune che ha attivato una procedura di riequilibrio finanziario non approvato con successiva dichiarazione di dissesto, e che inoltre la gestione è attualmente affidata ad una Commissione straordinaria.

Tra le tante criticità sui controlli di regolarità amministrativa e contabile, sul controllo strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, i giudici contabili si sono soffermati in modo particolare sul controllo di gestione e sul controllo strategico. In merito al controllo di gestione è stato rilevato:

  • la non conformità dell’attività ai regolamenti dell’Ente del controllo di gestione;
  • la mancata adozione di un sistema di contabilità economica, al fine di valutare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;
  • la mancata adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia;
  • la mancata previsione di articolazioni organizzative decentrate nei diversi settori operativi;
  • l’assenza di indicatori di efficacia ed efficienza;
  • la presenza di criticità e di difficoltà incontrate nell’attività di controllo di grado medio nell’esercizio 2016 e di grado alto nell’esercizio 2017;
  • la produzione di un solo report a fronte dei tre report previsti.

Avuto riguardo al controllo strategico sono state indicate le seguenti criticità:

  • l’assenza di personale impiegato presso l’ufficio del controllo strategico e l’assenza di indicatori elaborati;
  • l’assenza di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi.
  • la non conformità ai regolamenti dell’Ente sul controllo strategico;
  • la mancata integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione;
  • il mancato utilizzo delle informazioni provenienti dalla contabilità analitica;
  • l’assenza di adeguate verifiche tecniche/economiche, al fine di orientare le scelte da operare a livello di programmazione;
  • l’assenza di indicatori di efficacia e di efficienza;
  • l’assenza di report ufficializzati;
  • l’assenza di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi.

La giustificazione del Comune circa dalle rilevanti criticità finanziarie che lo hanno interessato, non possono costituire causa esimente dall’applicazione della disciplina in materia di controlli interni, la cui adeguata funzionalità poteva fornire un significativo contributo per avviare una gestione improntata all’efficienza ed all’efficacia dell’azione complessiva di governo della cosa pubblica. La mancata o inadeguata realizzazione di tale sistema incide negativamente sulla funzionalità generale della macchina amministrativa, ancor più in un contesto di sofferenza finanziaria che costituiva l’anticamera del dissesto, in cui andavano attentamente monitorati tutti i fenomeni gestionali per intraprendere un doveroso processo di risanamento, con la conseguenza che non possono che confermarsi i rilievi mossi nell’atto di deferimento, ad esclusione di quelli concernenti il controllo sugli equilibri finanziari  e sulla qualità dei servizi.

Controllo di gestione e controllo strategico

In merito alla rilevata inadeguatezza del controllo di gestione e l’assenza di un sistema di contabilità analitica ed economico-patrimoniale, non ha reso praticabile l’indispensabile rilevazione di costi e ricavi dell’azione amministrativa, per valutare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l’efficienza che deve improntare l’attività della Pubblica Amministrazione, misurandone l’andamento nel tempo e nello spazio. Il controllo di gestione deve infatti essere svolto in relazione ai singoli servizi e centri di costo e deve verificare i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, l’ammontare dei ricavi: la sua inadeguatezza ha quindi determinato l’assenza di un cruscotto direzionale e cognitivo quanto mai necessario in una condizione di grave sofferenza finanziaria.

Il suo corretto funzionamento consente inoltre la misurazione del conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura burocratica, in assenza della quale non è possibile per gli esercizi in esame erogare retribuzione di risultato o qualsivoglia forma di salario accessorio legato alla produttività, come doverosamente operato e confermato dall’Amministrazione, in relazione peraltro ad una tardiva e non programmata assegnazione degli obiettivi da raggiungere e degli indicatori oggettivi di verifica.

Ulteriore profilo di criticità emerge dalla mancata sinergia tra l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ed il controllo di gestione, che invece dovrebbero contribuire unitamente ad indirizzare l’attività verso binari di maggiore efficienza, rilevando le carenze e le disfunzioni e suggerendo i necessari correttivi da monitorare con costanza.

Avuto al controllo strategico, il Collegio contabile ha accertato la carenza di funzionalità dello stesso che, invece, dovrebbe costituire un indispensabile strumento di conoscenza della validità e percorribilità delle scelte adottate dai vertici politici comunali, rappresentando, insieme al controllo di regolarità ed a quello di gestione, un pilastro della complessiva architettura del sistema dei controlli interni.

Tale forma di controllo infatti determina ricadute positive in termini di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, sui tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, nonché sulla valutazione della necessità di rimodulazione dei servizi erogati alla collettività. La inadeguata operatività del controllo strategico, col conseguente venir meno di quella funzione di monitoraggio da cui deve scaturire l’immediata adozione di idonei interventi correttivi di modifica della programmazione in relazione allo stato di realizzazione degli obiettivi ed alle risorse disponibili, cagiona un vulnus rilevante, facendo venir meno la possibilità di una consapevole scelta delle linee programmatiche realizzabili in seno all’Ente. L’assenza di report ufficializzati, di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi, la mancata integrazione col controllo di gestione e di personale dedicato a tali importanti attività, costituiscono elementi emblematici della volontà dei rappresentanti dell’Amministrazione di non curarne la realizzazione, riducendo tali attività ad una mera lustra, ispirata solo alla cultura dell’adempimento formale e priva quindi di qualsiasi concreta efficacia.

Inoltre, precisa il Collegio contabile, l’assenza di report ufficializzati, di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi, la mancata integrazione col controllo di gestione e di personale dedicato a tali importanti attività, costituiscono elementi emblematici della volontà dei rappresentanti dell’Amministrazione di non curarne la realizzazione, riducendo tali attività ad una mera lustra, ispirata solo alla cultura dell’adempimento formale e priva quindi di qualsiasi concreta efficacia.

Il Collegio contabile, pertanto, non può che constatare la particolare gravità della mancata funzionalità sia del controllo di gestione che del controllo strategico all’interno dell’Ente, in disapplicazione di quanto previsto dagli artt. 147, comma 2 e 147-ter del TUEL. Le risultanze di tali accertamenti vanno segnalati alla competente Procura Regionale di questa Corte, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL.

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