Mancata approvazione del bilancio nei termini di legge

Il Legislatore, in virtù dell’importanza della programmazione e del bilancio preventivo nella gestione amministrativa degli enti locali, ha da sempre associato la mancata approvazione del bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge, con la massima sanzione prevista nel Tuel.

13 Giugno 2019
Modifica zoom
100%

di M. Bellesia

Il Legislatore, in virtù dell’importanza della programmazione e del bilancio preventivo nella gestione amministrativa degli enti locali, ha da sempre associato la mancata approvazione del bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge, con la massima sanzione prevista nel Tuel, ovvero lo scioglimento degli organi dell’Ente e l’avvio dell’iter di nuove elezioni (art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge è stato disciplinato dall’ art.1, comma 1-bis, del DL 30/12/2004, n. 314, conv., con modificazioni, dalla legge 1/3/2005, n. 26. In realtà la disciplina della procedura di scioglimento del Consiglio risale al D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali”, emanato dopo le novità introdotte dalla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed è stata sempre prorogata fino ai giorni nostri.

L‘art. 3, comma 1, lettera l) del DL n. 174/2012 estende la norma suindicata (art.1, comma 1-bis, del DL 30/12/2004, n. 314) al caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione, introducendo l’art. 227, comma 2 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La sanzione di scioglimento degli organi dell’Ente e l’avvio dell’iter di nuove elezioni, ex art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica anche nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria ex art. 193, comma 4, del Tuel (a seguito l’art. 1 bis del DL  30 dicembre  2004,  n.  314).

Per quanto concerne le procedure, l’art. 141, comma 2, recita: “Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 [quando non sia approvato nei termini il bilancio], trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo [ora il Prefetto] nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo  [ora il Prefetto] assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.”

La tabella seguente riepiloga e sintetizza le varie fattispecie.

PROCEDURE INCASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO
TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO FATTISPECIE PROCEDURE
Entro il 31/12 anno precedente (art. 151, c.1, del Tuel)
o data di differimento di legge
1 CASO:
l’Ente ha approvato regolarmente il bilancio preventivo
Prosegue normalmente la gestione delle attività e dei servizi pubblici, nell’ambito degli atti di programmazione e nei limiti autorizzatori del bilancio.
Decorso il suddetto  termine di legge 2 CASO:
Sono stati approvati dalla Giunta gli schemi di bilancio
– Il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio (già predisposto dalla Giunta).- Se il bilancio non viene approvato il Prefetto inizia la procedura di scioglimento del Consiglio. N.B. scatta la gestione provvisoria del bilancio ex art. 163 del Tuel
Decorso il suddetto  termine di legge 3 CASO:
NON sono stati approvati dalla Giunta gli schemi di bilancio
– Il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio ed assegna un termine, di norma, 20 gg.- Subito dopo, il bilancio è sottoposto al Consiglio per l’approvazione.

– Se il bilancio non viene approvato il Prefetto inizia la procedura di scioglimento del Consiglio.

N.B. scatta la gestione provvisoria del bilancio ex art. 163 del Tuel

N.B. Se il termine di approvazione del bilancio preventivo è differito con DM e, entro tale termine, l’Ente non ha ancora approvato il bilancio preventivo scatta l’esercizio provvisorio, che viene di fatto “autorizzato per legge” (nel caso specifico dall’apposito DM). La fattispecie dell’esercizio provvisorio è regolata prevalentemente dall’art. 163  del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal punto 8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Si rinvia al cap. L’esercizio provvisorio

N.B. La “gestione provvisoria” scatta automaticamente se all’inizio dell’esercizio (o alla data indicata dall’eventuale proroga di legge per l’approvazione del bilancio) non è stato approvato il bilancio preventivo da parte dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento