A seguito di riscontro dei saldi del patto di stabilità i giudici contabili hanno verificato una incoerenza riclassificando le varie poste contabili, tanto che emergeva nella nuova riclassificazione dei conti un saldo negativo con conseguente violazione del saldo di finanza pubblica. Tuttavia, il Collegio contabile anche alla luce delle recenti sentenze della Consulta, in merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, giudicava non violate le norme del patto di stabilità. Queste sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n.56/2019.
Il caso
A seguito dell’esame del rendiconto dell’esercizio 2017 sono emerse criticità in termini di rispetto del saldo di finanza pubblica, tanto da chiedere chiarimenti all’ente locale.
Secondo la Collegio contabile il Comune nella trasmissione dei dati ha dichiarato di aver conseguito il saldo di finanza pubblica secondo il seguente prospetto di sintesi in migliaia di euro:
FPV di entrata parte corrente | 17 |
FPV di entrata parte capitale | 60 |
Entrate finali | 901 |
Spese finali | 969 |
Saldo tra entrate e spese valide ai fini del saldo di finanza pubblica | 9 |
Obiettivo di saldo finale | 0 |
Differenza tra saldo e obiettivo | 9 |
In sede di verifica degli importi rispetto ai dati rilevabili dal BDAP sono risultate alcune incoerenze. In particolare rispetto al saldo positivo di 9 migliaia di euro l’Ente perviene indicando in entrata un FPV di parte capitale di 60 migliaia di euro che non trova corrispondenza con i dati del rendiconto nel quale tale importo rappresenta invece un “utilizzo di avanzo di amministrazione”. Anche il Comune, in considerazione dell’incoerenza certificava come corretti i dati del BDAP e come errore la rilevazione del dati del prospetto di finanza pubblica.
A seguito delle modifiche apportate il saldo risulterebbe essere il seguente:
FPV di entrata parte corrente | 17 |
FPV di entrata parte capitale | 0 |
Entrate finali | 901 |
Spese finali | 969 |
Saldo tra entrate e spese valide ai fini del saldo di finanza pubblica | -51 |
Obiettivo di saldo finale | 0 |
Differenza tra saldo e obiettivo | -51 |
Dal nuove esame riclassificato degli errori quindi risulterebbe il Comune non aver rispettato il vincolo del pareggio di bilancio, ma a causa dell’applicazione dell’avanzo destinato ad investimenti.
L’applicazione dell’avanzo e il saldo di finanza pubblica
In merito all’applicazione dell’avanzo, rileva il Collegio contabile come le Sezione Riunite della Corte in speciale composizione (sentenza n.12/2019) hanno avuto modo di rilevare che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (nn. 247 e 101), l’entrata rilevante ai fini del saldo di finanza pubblica va considerata anche l’importo derivante dall’applicazione di quote del risultato di amministrazione.
La Consulta ha, infatti, precisato che “l’avanzo di amministrazione non può essere oggetto di ‘prelievo forzoso’ attraverso indirette prescrizioni tecniche come quelle impugnate” e che “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell’ente che lo realizza”. La Corte Costituzionale ha, pertanto, concluso che “ove le norme contenute nella legge rinforzata o comunque riconducibili al coordinamento della finanza pubblica precludessero l’utilizzazione, negli esercizi successivi, dell’avanzo di amministrazione e dei fondi destinati a spese pluriennali, queste ultime voci verrebbero a configurarsi come ‘attivo strutturale inertizzato’, inutilizzabili per le destinazioni già programmate, conclusione non ritenuta conforme agli artt. 81 e 97 Cost.”.
In conclusione, alla luce della sopra indicate conclusioni costituzionalmente orientate, possa essere escluso la violazione del pareggio di bilancio del Comune, una volta inclusa come rilevante l’avanzo di amministrazione utilizzato dall’ente, ritornando con risultato positivo secondo la tabella che segue:
FPV di entrata parte corrente | 17 |
FPV di entrata parte capitale | 0 |
Entrate finali | 901 |
Spese finali | 969 |
Saldo tra entrate e spese valide ai fini del saldo di finanza pubblica | -51 |
Obiettivo di saldo finale | 0 |
Differenza tra saldo e obiettivo | -51 |
Utilizzo avanzo di amministrazione | 60 |
Saldo rideterminato | 9 |
Conclusioni
Con questa pronuncia le Sezione di controllo hanno considerato rilevante l’avanzo di amministrazione ai fini del rispetto del principio del pareggio di bilancio che, come nel caso di specie, ha permesso all’ente locale di non avere conseguenti sanzioni per la violazione riscontrata.
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