L’utilizzo dell’avanzo accantonato per gli arretrati contrattuali. Bozza di deliberazione in via d’urgenza e File excel

Al fine di rendere operativo il nuovo CCNL funzioni locali ed erogare le retribuzioni al personale, la PA ha tempo trenta giorni per disporre i pagamenti, ovvero inserirli nelle buste paga del mese di giugno se non…

15 Giugno 2018
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di V. Giannotti

Il contratto  collettivo per le funzioni locali, per il periodo 2016-2018, è stato sottoscritto in via definitiva in data 21/05/2018 con entrata in vigore dal giorno successivo. Al fine di rendere operativo il citato contratto ed erogare le retribuzioni al personale, la PA ha tempo trenta giorni per disporre i pagamenti, ovvero inserirli nelle buste paga del mese di giugno se non ancora chiusa la procedura, dove andranno inseriti anche gli arretrati contrattuali riferiti agli anni 2016 e 2017. SI ricordi come, a suo tempo, i citati arretrati furono stimati con due successivi Dpcm della funzione pubblica, uno del 18 aprile 2016 e l’altro del 27 febbraio 2017, da calcolare sulla base del monte salari 2015 del conto annuale, con un importo pari allo 0,36% da accantonare nell’anno 2016 ed un importo pari all’1,09% da accantonare nell’anno 2017. I Comuni avrebbero dovuto, pertanto, accantonare risorse non impegnabili in tali esercizi finanziari che avrebbero dovuto confluire nell’avanzo di amministrazione quale accantonamento per rinnovi contrattuali.
In considerazione dell’imminente scadenza dei 30 giorni previsti, si è ritenuto utile inserire una bozza di deliberazione di giunta comunale in via d’urgenza ai fini dell’applicazione dell’avanzo accantonato negli anni 2016 e 2017, restando inteso come le ulteriori risorse dovranno essere prelevate a valere sul bilancio 2018-2020 che andrà conseguentemente adeguato agli importi dei rinnovi disposti.
Tale accantonamento discende dal principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 che al punto 5.2 lett. a) prevede che l’imputazione dell’impegno avviene: “Nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l’ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l’accantonamento non deve essere operato.
Si ricorda come l’atto di indirizzo del comitato di settore Autonomie Locali indirizzato all’ARAN in data 31/10/2017 avesse precisato al punto 1.4 quanto segue “Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali e locali sono a carico dei rispettivi bilanci. A tal fine, gli enti provvedono ad effettuare l’accantonamento degli oneri contrattuali nei rispettivi bilanci”.
In caso di mancato accantonamento negli anni 2016 e 2017 il totale delle spese dovrà essere contabilizzato nel solo anno 2018 a valere nella parte delle entrate ricorrenti.

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