L’utilizzazione dell’avanzo per la riduzione del debito e la surroga dei mutui contratti con la CDP

La domanda posta da un comune è tesa a conoscere dal un lato, la legittimità di una riduzione del mutuo mediante utilizzazione parziale dell’avanzo di amministrazione e, da un altro lato la percorribilità di un consolidamento dei mutui con CDP mediante negoziazione sul mercato di un unico mutuo più vantaggioso…

13 Aprile 2018
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La domanda posta da un comune è tesa a conoscere dal un lato, la legittimità di una riduzione del mutuo mediante utilizzazione parziale dell’avanzo di amministrazione e, da un altro lato la percorribilità di un consolidamento dei mutui con CDP mediante negoziazione sul mercato di un unico mutuo più vantaggioso in termini di operazione finale, avuto riguardo ai minori interessi oggi negoziabili sul mercato rispetto a quelli a suo tempo contratti con la CDP.

Le indicazioni del Collegio contabile

La risposta ai dubbi del Sindaco sono stati esaminati dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione 11/04/2018 n.111), ma la risposta è stata fornita solo in merito alla legittimità della riduzione dell’indebitamento mediante utilizzazione dell’avanzo disponibile.

L’art. 187, comma 2 del Tuel prevede che “La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità … “. Tra le citate priorità vi rientra anche la lett. e) ossia “per l’estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”.

Tale operazione è, pertanto, consentita dopo aver effettuato le verifiche circa le altre priorità previste dalla normativa, le quali precedono al decisione della destinazione della quota di avanzo libero da destinare alla riduzione dell’indebitamento. In particolare spetterà all’ente verificare che:
a) non vi siano debiti fuori bilancio;
b) la solida situazione finanziaria tale da non rendere necessaria la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
c) la mancata necessità di finanziare spese di esercizio non ricorrenti.

In presenza dei citati presupposti, precisa il Collegio contabile, l’ente dovrà successivamente valutare, prima della riduzione del proprio indebitamento, la convenienza complessiva dell’operazione sia al momento che negli anni futuri, anche tenendo conto delle penalità applicate dalla CDP.

Surroga del mutuo

In merito alla possibilità di utilizzare “un nuovo mutuo da assumere con Istituto di credito a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle in essere, previa attenta valutazione della convenienza economico-finanziaria dell’operazione”. Secondo i giudici contabili la possibilità prevista dal Comune di far subentrare un nuovo istituto di credito che surroghi l’intero indebitamento dell’ente con la CDP, al fine della riduzione degli importi degli interessi da corrispondere con miglioramento dei saldi finanziari dell’ente, rappresenta una operazione la cui decisione è rimessa alla esclusiva competenza dell’amministrazione, tale decisione non può, pertanto, richiedere una espressione di parere dei giudici contabili in quanto si tratterebbe di legittimare un’operazione la competenza è rimessa alla sola valutazione dell’ente. D’altra parte, precisa il Collegio contabile, l’ente è ben a conoscenza della normativa secondo cui:

  • Lo stock di debito del Comune, in carico alla sola Cassa Depositi e Prestiti, prevede tassi fissi non rinegoziabili;
  • Il Comune non si trova in situazione di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, come definite rispettivamente dagli artt. 242 e 244 del D.lgs. 18 agosto2000, n. 267;
  • L’art. 41, comma 2, della legge 28.12.2001, n.448 dispone che “… gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione ovvero mediante rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi…”;
  • La Corte dei conti ha ribadito più volte il principio in base al quale è potere-dovere dell’ente, in quanto rientrante nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa, adottare le scelte concrete sul se e come effettuare la ristrutturazione/estinzione dei propri debiti, con le correlative opportune cautele e valutazioni, anche in ordine alla convenienza economica dell’operazione, che la sana gestione finanziaria richiede.

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