di Vincenzo Giannotti
La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 112/2019 L’organo di revisione contabile non può rilasciare certificazione positiva sul fondo delle risorse decentrate, limitandosi a accertare unicamente la compatibilità dei costi e la loro copertura finanziaria. Il suo dovere di vigilanza deve estendersi anche alla legittimità sull’utilizzo delle risorse. Inoltre, con le dovute cautele, nel corso della gestione, deve eseguire i controlli sulle modalità applicative della distribuzione delle quelle risorse ai dipendenti al fine di vigilare sulla loro conformità alle disposizioni contrattuali. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Piemonte (delibera n. 112/2019) che ha rimproverato da un lato, l’ente per la mancata trasmissione della documentazione necessaria, e dall’altro lato ha stigmatizzato il rilascio di una parere positivo del revisore in assenza di un controllo preventivo sulla legittimità e conformità della distribuzione delle risorse. Il fatto In fase di controllo delle attività di un ente locale, la Sezione di controllo piemontese ha richiesto informazioni sulla contrattazione decentrata, ricevendo in risposta il parere positivo dell’organo di revisione contabile. Dai contenuti del documento inviato è emerso che il revisore, in assenza della documentazione a supporto sulla distribuzione delle risorse, ha rilasciato parere positivo precisando che lo stesso non poteva che essere riferito esclusivamente alla compatibilità dei costi e alla copertura finanziaria e non alla loro legittimità e regolarità rispetto al contratto collettivo. Le precisazioni del Collegio contabile Secondo i giudici contabili di controllo, l’articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 assegna all’organo di revisione contabile la verifica completa del rispetto, da parte del contratto integrativo, di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio. Il ministero dell’Economia ha da tempo fornito opportune indicazioni in merito a controllo sui fondi decentrati (circolare n. 20/2017), precisando che il controllo dell’organo di revisione «non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell’attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell’applicazione dei criteri di selettività nell’erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali». La disposizione La mancanza di documentazione da parte dell’ente lamentata dal revisore, necessaria a verificare il rispetto tra quanto previsto nella costituzione del fondo e quanto indicato nell’ipotesi di riparto, in conformità alla normativa sia legislativa sia negoziale di riferimento, priva di effettività l’attività di controllo e di certificazione ascritta dalla legge all’organo di revisione. Pertanto, l’ente deve essere richiamato al rispetto del dovere di leale collaborazione con il revisore dei conti affinché gli vengano forniti tutti i documenti utili per il concreto esercizio del potere di controllo. Ma, allo stesso tempo, l’organo di revisione deve dare puntuale attuazione agli obblighi che rientrano nella propria funzione di controllo, con la diligenza qualificata richiesta dalla particolare delicatezza e complessità dell’incarico ricoperto, evitando di esprimere pareri favorevoli in assenza di elementi comprovanti tale valutazione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento