L’obbligo e le modalità del ripiano del maggior disavanzo e ricostruzione dei vincoli di cassa

16 Giugno 2023
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Il maggior disavanzo accertato dai giudici contabili, sia per il passaggio dal FCDE ascrivibile al passaggio di metodo del calcolo del FCDE da semplificato a ordinario, sia dovuto ad una non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, sia infine per non aver proceduto ad effettuare in bilancio la contabilizzazione integrale dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, sono stati risolti dall’ente locale ed oggetto di definizione positiva da parte della Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.129/2023).

Il fatto

A fronte delle irregolarità accertate i giudici contabili hanno chiesto ad un ente locale, oggetto di specifica pronuncia di accertamento per irregolarità contabili, di adottare interventi correttivi nella misura in cui questi potessero essere utilmente condotti al termine dell’esercizio. In particolare l’ente dovrà considerare il disavanzo emerso nel triennio ed attivare la copertura con gli ordinari strumenti previsti dall’art. 188 del Tuel, mentre per il disavanzo emerso per il passaggio del FCDE da semplificato ad ordinario potrà applicare le modalità e la tempistica definite dall’art. 39-quater del d.l. 162/2019. Infine, in merito alla determinazione della cassa vincolata, l’ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi, al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa.

Le misure correttive adottate

In risposta alla richiesta di adozione delle misure correttive l’ente, con deliberazione di Consiglio comunale ha provveduto:
a) a prendere atto delle criticità rilevate dalla Sezione in merito al controllo dei rendiconti dei tre rendiconti oggetto di verifica;
b) a rettificare i prospetti del risultato di amministrazione del triennio, rideterminando gli stessi in funzione di quanto definito dalla Sezione, confermando la corretta quantificazione del risultato di amministrazione facendo emergere il maggior disavanzo cumulato nell’ultimo degli anni esaminati;
c) ha proceduto in tal modo a modificare i rendiconti dei due anni successivi suddividendo la parte del disavanzo ordinario rispetto al disavanzo dal passaggio del FCDE dal metodo semplificato a quello ordinario.

In merito al finanziamento del disavanzo accertato al termine dell’esercizio 2021, l’ente ha specificato che entrambe le quote di disavanzo saranno applicate al bilancio di previsione secondo le tempistiche concesse dalla vigente normativa (15 anni per il disavanzo da passaggio di metodo del FCDE e 3 anni per il disavanzo ordinario), e saranno finanziate mediante l’impiego di “risorse proprie”. Nel bilancio di previsione 2023-2025, approvato dalla Giunta, in attesa della sua approvazione in Consiglio, il maggior disavanzo ordinario è stato ripartito nei tre anni del bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell’art.188 del Tuel. Nell’ambito della ricostruzione dei flussi di cassa ridefiniti dalla Giunta comunale, risulta che l’ente abbia tenuto conto delle entrate relative alla quota vincolata dei proventi derivanti dal codice della strada e delle uscite da esse finanziate.

Le conclusioni della Corte

A dire dei magistrati contabili i provvedimenti adottati dall’ente, riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione risultano idonei poiché l’ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, e alla conseguente rettifica del disavanzo di amministrazione effettivo (quota disponibile negativa) al termine degli esercizi oggetto di esame, nei termini indicati nella pronuncia di accertamento. In merito alla corretta gestione dei flussi di cassa vincolata, l’irregolarità segnalata, essendo inerente a gestioni concluse, si appalesa, in termini effettivi, di difficile rimozione, ma deve necessariamente comportare modifiche nelle procedure contabili e/o nell’azione amministrativa anche sotto il profilo organizzativo, ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future.

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