di Matteo Barbero
Avanzi di amministrazione, lo sblocco è un palliativo. Per fronteggiare l’emergenza del virus Covid 19, l’art. 109 del decreto «Cura Italia» (dl 18/2020) prevede la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera per fi nanziare la spesa corrente. Ma si tratta di una misura che aggiunge poco alle facoltà ordinarie. Tale previsione consente di applicare avanzo libero solo previa verifi ca dell’insussistenza di debiti fuori bilancio e previa verifi ca sulla permanenza degli equilibri di bilancio. Di norma, invece, il citato art. 187, comma 2, ne impone l’utilizzo in via prioritaria per il fi nanziamento di spese di investimento, di spese correnti a carattere non permanente e per l’estinzione anticipata dei prestiti. Ma la portata derogatoria della norma si ferma qui e, in particolare, omette di prevedere ciò che forse sarebbe più utile, ossia la facoltà di applicare l’avanzo libero anche prima dell’approvazione del rendiconto , anche in considerazione dello slittamento del termine per l’approvazione. Inoltre, il legislatore sembra non avere tenuto fi nora conto delle enormi criticità fi nanziarie che incombono sugli enti, i quali dovranno necessariamente rifare il bilancio di previsione, anche laddove già approvato, per tenere conto dell’impatto devastante della crisi in corso. Le previsioni di entrata del Titolo I e del Titolo III dovranno essere fortemente ridimensionate: è infatti lecito attendersi una rilevante contrazione del gettito dei principali tributi (Imu, imposta di soggiorno, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affi ssioni, Cosap e addizionale Irpef), oltre che delle tariffe dei servizi a domanda individuale, dei proventi dei servizi indispensabili e delle locazioni, ma anche delle multe codice della strada, della bigliettazione nel museo ecc. Una piccola compensazione si verifi cherà anche per effetto di una fl essione della spesa corrente, ma in misura inferiore rispetto al calo delle entrate. Anche perché l’emergenza sanitaria ha imposto maggiori uscite non previste. In questa prospettiva, si suggerisce di procedere ad una verifi ca straordinaria ex art. 193 Tuel e solo a quel punto applicare l’avanzo disponibile.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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